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  Convegno: "Le nuove frontiere del legno lamellare nelle costruzioni" - Salerno , Con il nuovo appalto integrato va pagata anche la progettazione definitiva  

Con il nuovo appalto integrato va pagata anche la progettazione definitiva

 

Con i punteggi più peso alla qualità

Testata:
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
 
Data:
06-08-2007
 
Autore:
Roberto Mangani
 
 
Il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 113/2007) pone le premesse per il futuro ricorso all'appalto integrato di progettazione ed esecuzione, ma non lo rende ancora concretamente utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti. Infatti, in base alla norma transitoria inserita al comma 1-quinquies dell'articolo 253 le disposizioni in tema di appalto integrato possono ricevere attuazione solo successivamente all'entrata in vigore del regolamento generale del Codice. Quest'ultimo peraltro - nella versione sottoposta alla prima approvazione del Consiglio dei ministri - contiene ulteriori rilevanti previsioni specie per ciò che concerne la fase di redazione del progetto successiva all'aggiudicazione (si veda il numero 29/2007 di «Edilizia e Territorio »). Il rinvio opera sia per gli appalti sopra soglia che sotto soglia limitatamente ai settori ordinari; mentre viene confermata la vigenza dell'istituto per i settori speciali, rispetto ai quali non ha mai operato la relativa sospensione.
Le limitazioni
Tra le modifiche introdotte dal decreto correttivo, l'innovazione più significativa concerne l'individuazione di alcuni limiti per il ricorso all'appalto integrato per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Per questi viene stabilito - attraverso un periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 122 - che l'istituto possa essere utilizzato non in via generalizzata ma esclusivamente per determinati tipi di opere e cioè: a) lavori di speciali complessità o che riguardino l'attuazione di progetti integrati, la cui esatta definizione viene peraltro rinviata anch'essa al regolamento attuativo; b) lavori di manutenzione, restauro e scavo archeologico.
Le tipologie
Le altre novità attengono ad alcuni contenuti specifici della relativa disciplina. In via preliminare, va evidenziato che il Dlgs 113 non modifica la scelta originaria del Codice dei contratti di prevedere due diverse tipologie di appalto integrato. La prima, che è quella tradizionale, in cui a base di gara viene posto il progetto definitivo e l'appaltatore provvede, in sede di esecuzione del contratto, a redigere la progettazione esecutiva e a realizzare i lavori. Il secondo tipo è invece quello più complesso in cui a base di gara viene posto il progetto preliminare e l'appaltatore provvede a presentare un progetto definitivo in sede di offerta e successivamente, nella fase di esecuzione del contratto, a redigere la progettazione esecutiva e a realizzare i lavori.
Le novità
Con riferimento a questa seconda tipologia il decreto correttivo - attraverso l'aggiunta di un periodo all'articolo 53, comma 2, lettera c) - introduce due significative novità, che attengono entrambe alla fase di presentazione dell'offerta. (...)
La qualificazione
Un'ulteriore novità - riferita questa volta a entrambe le tipologie di appalto integrato - è introdotta attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 53. Viene stabilito che, nel caso in cui l'appaltatore si avvalga ai fini della redazione del progetto di soggetti qualificati (cioè di progettisti indicati in sede di offerta ovvero associati) la stazione appaltante può scegliere - dandone preventiva evidenza nel bando di gara - di corrispondere direttamente a tali soggetti i compensi relativi all'attività di progettazione. (...)
 
 
 

 

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