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  Architetti, protocollo d'intesa tra il CNAPPC e il Consiglio Libico di Architettura , Progettazione, è caos sulle tariffe  

Progettazione, è caos sulle tariffe

 

La sovrapposizione normativa confonde i professionisti

Testata:
Italia Oggi
 
Data:
13-09-2007
 
Autore:
Andrea Mascolini
 
 
Caos sulle tariffe per la progettazione, ritenute derogabili nei minimi ma con salvezza della norma sulla riduzione del 20% a favore delle amministrazioni; previsto il pagamento diretto del progettista per le spese progettuali nell'appalto integrato che viene limitato sotto i 5,2 milioni di euro. Sono queste alcune delle principali novità dettate dal secondo decreto correttivo (dlgs 113/07) del codice dei contratti pubblici (il dlgs 163/06), in attesa che venga esaminato dal Consiglio di stato e poi definitivamente approvato il regolamento generale del codice che contiene a sua volta ulteriori disposizioni di interesse per il settore.
Il primo e più delicato tema è quello relativo alle tariffe professionali. A tale proposito l'applicazione alla disciplina degli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnico-professionali dell'art. 2 del decreto legge 223/2006 (che ha stabilito il superamento dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali) aveva già determinato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 4 del 2007) e il Consiglio di stato (nel parere reso a giugno sul secondo decreto correttivo del codice) a ritenere applicabile al settore degli incarichi pubblici di ingegneria e architettura, le norme del cosiddetto decreto Bersani. (...)
Un altro aspetto delicato della nuova disciplina riguardava la regolazione dell'appalto integrato, viste le opposte posizioni dei progettisti e dei costruttori. I pareri delle commissioni parlamentari avevano chiaramente indicato la necessità di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto liberalizzato dal codice, sia con «paletti» di natura quantitativa (10 o 40 milioni di euro), sia con una casistica tale da rendere utilizzabile questo tipo di contratto (di progettazione esecutiva e costruzione) soltanto in presenza di complessità tecnologica e impiantistica. Il decreto correttivo recepisce soltanto parzialmente le indicazioni parlamentari prevedendo soltanto un limite di 5,2 milioni per l'appalto integrato affidato sulla base del progetto preliminare, in cui l'impresa offre in gara il progetto definitivo e, dopo l'aggiudicazione redige l'esecutivo e realizza l'opera.
Per l'altra forma di appalto integrato (bandito con a base il progetto definitivo) non sono state apportate modifiche inerenti restrizioni sul suo utilizzo, permanendo così la logica di liberalizzazione voluta fin dalla prima edizione del codice.
(...)
 
 
 

 

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