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Il Welfare cambia rotta: la 123/2007 si applica all'edilizia

Testata:
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
 
Data:
19-11-2007
 
Autore:
Bianca Lucia Mazzei
 
 
Le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza determinano lo stop lavori anche nell'edilizia. Con una nuova circolare (la 24 del 14 novembre) il ministero del Welfare ha invertito la rotta e ribaltando l'interpretazione fornita a metà agosto ha previsto che le nuove regole sulla sospensione dei lavori introdotte dalla legge 123/2007 ed entrate in vigore il 25 agosto valgano anche per il settore delle costruzioni. Il pasticcio nasce dalla formulazione stessa della 123/2007 che nel dettare le nuove norme fa però salve quelle già previste per l'edilizia dalla legge 248/2006. L'articolo 36-bis della 248 prevedeva però due soli casi di blocco: utilizzo superiore al 20% di manodopera in nero e reiterate violazioni delle regole su tempi di Lavoro e di riposo. Fornendo un'interpretazione letterale della norma, il ministero del lavoro con la circolare del 22 agosto scorso aveva quindi escluso l'edilizia dall'applicazione dello stop lavori per violazioni in materia di sicurezza. Una impostazione subito smentita dal sottosegretario Antonio Montagnino con un comunicato stampa, cui però non era seguito alcun provvedimento. Fino alla settimana scorsa.
La circolare del 24 novembre rifacendosi all'obiettivo di fondo della 123 che è quello di «rafforzare l'efficacia dello strumento interdittivo» precisa infatti che la norma «non può che ricomprendere anche le aziende operanti nel settore edile». Di conseguenza, la sospensione dei lavori per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza» vale anche per il mondo delle costruzioni. La questione potrebbe, però, non essere finita qui. Si tratta infatti pur sempre di una circolare che interpreta una norma non chiara.
Secondo il ministero del Lavoro sarà il testo unico sulla sicurezza (il termine per l'esercizio della delega scade il 25 maggio) a chiarire definitivamente la questione. Altro problema riguarda inoltre l'identificazione delle violazioni gravi che fanno scattare lo stop. A questo proposito la circolare prevede la definizione di un «elenco esplicito» da mettere a punto con il coordinamento tecnico delle Regioni.
La circolare detta anche chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 626/1994 in tema di appalti, precisando che l'obbligo di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi riguarda solo le "interferenze" fra le lavorazioni. La regola riguarda comunque gli appalti interni all'impresa (nella nozione di appalto rientra anche il subappalto e la fornitura e posa in opera), o rientranti nell'intero ciclo produttivo dell'azienda. Vanno escluse però le attività svolte in locali sottratti alla «giuridica disponibilità del committente».

 
 
 

 

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