La valutazione dell'esercizio abusivo della professione si fa in due tempi. Prima si valuta se l'atto è tipico o riservato di una professione. Se la risposta è affermativa non è necessario procedere a una verifica dell'abitualità della condotta (basta un solo atto per essere sanzionati). Se invece l'atto è caratteristico, ma non tipico o riservato a una professione, allora la continuità della condotta è presupposto della punibilità. Non si discosta da questi canoni la sentenza della cassazione n. 42790/2007, che ha bocciato l'assoluzione di un anziano signore, il quale, non iscritto all'albo dei ragionieri, ha redatto una relazione da presentare al curatore fallimentare (si veda ItaliaOggi di ieri).
L'imputato non è stato condannato, ma la sua posizione dovrà essere rivista, perché l'assoluzione in primo grado è stata giudicata piuttosto sbrigativa.
Il tribunale, infatti, si è limitato a valutare l'episodicità dell'attività, ma non ha considerato se la stessa rientrasse tra gli atti tipici e quindi riservati della professione di ragioniere. Il nodo sta dunque nella tipicità o meno degli atti; tipicità che nelle sentenze della cassazione, molto spesso è sinonimo di riserva. Se l'atto è tipico allora ne basta uno per incorrere nella sanzione penale. E non conta neppure la gratuità della prestazione o il consenso del destinatario.
In sostanza la giurisprudenza della cassazione distingue gli atti «tipici» (o «propri», o «riservati»), il cui compimento è riservato ai soli soggetti abilitati, dagli atti «relativamente liberi», i quali, pur essendo caratteristici della professione, possono tuttavia essere compiuti, occasionalmente e gratuitamente, anche da soggetti non abilitati.
(...) Quello che conta è, dunque, la legge professionale a monte, la quale dovrebbe stabilire nella maniera più precisa possibile quali sono gli atti riservati ai soggetti la cui abilitazione sia stata accertata con l'apposito esame. Altrimenti a ritagliare le competenze dei professionisti saranno le sentenze dei giudici, caso per caso.