Il decreto Bersani passa a pieni voti l'esame alla Consulta. Resistono, infatti, le norme sulla liberalizzazione delle professioni che hanno introdotto in Italia, fra l'altro, l'abolizione delle tariffe minime e la possibilità di fare pubblicità al proprio studio.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 443 di ieri, ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 2 del dl 223 del 2006.
Fra le mille perplessità dei professionisti e soprattutto degli ordini, con la manovra bis sono state abrogate le disposizioni concernenti le tariffe obbligatorie fisse o minime. Non solo. È caduto il divieto «di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni». È venuto meno anche «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti». È già la seconda volta che il Veneto prova a smontare la manovra più discussa del governo Prodi. Sono materie, ha detto la difesa regionale a sostegno della questione sollevata, che devono essere regolate con la partecipazione delle regioni e non in via esclusiva dallo stato. C'è violazione dell'art. 117 della Costituzione.
Ma sotto il profilo delle competenze il Collegio di palazzo della Consulta non ha ravvisato nessuna irregolarità. Il salvagente usato è la «tutela della concorrenza»: l'art. 2 del dl 223, infatti, sbaraglia i limiti alla concorrenza imposti dalle norme abrogate.
E, si sa, questa materia appartiene in via esclusiva allo stato. Dunque, per il momento la Corte costituzionale ha certificato che il decreto Bersani è stato emanato da chi era competente, senza addentrarsi sulla conformità delle singole norme alla Carta fondamentale. Anche se, in sentenza, non mancano cenni ai numerosi imput lanciati dall'Europa nel senso della liberalizzazione delle professioni. «Con particolare riferimento alle restrizioni alla concorrenza nel settore delle professioni», si legge in fondo alle motivazioni, «si deve, infatti, segnalare la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2004. Il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito della suddetta Relazione, in cui si giunge alla conclusione, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero avviare un processo di revisione delle restrizioni esistenti, con riferimento sia alle tariffe fisse, sia alle limitazioni di pubblicità». E poi, spiega ancora il Collegio, «con specifico riguardo alle professioni legali e all'interesse generale al funzionamento dei sistemi giuridici, il Parlamento europeo ha adottato, il 23 marzo 2006, una risoluzione, nella quale si riconosce che «le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie» non violano gli artt. 10 e 81 del Trattato, purché la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico».