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Le regole della pubblicità

 

in: Architetti Italiani

Testata:
l'Architetto
 
Data:
Ottobre 1998 - n.130/98
 
Autore:
Nevio Parmeggiani
 
 
Il Consiglio nazionale nel febbraio di quest'anno ha esaminato il problema, anche per porre rimedio al diffondersi dei nuovi mezzi informatici di comunicazione , che finiscono per vanificare le forme tradizionali di controllo, convenendo sull'esigenza di stabilire una diversa e opportuna regolamentazione della materia. Ha quindi approvato la proposta di una nuova stesura dell'art. 35 delle vigenti Norme di deontologia professionale, elaborata dalla commissione del Dipartimento Ordinamento professionale e magistratura.

La nuova formulazione, che il Consiglio nazionale condivide, è tuttavia soltanto una proposta, che può essere integrata o modificata in seguito alle osservazione ed ai rilievi che potrebbero arrivare dagli Ordini professionali.

Questa nuova versione, riportata a fianco nella sua interezza, sostiene in buona sostanza che il ruolo dell'architetto è culturale prima che mercantile. È un ruolo etico, che deve sottostare ad una legge morale prima che economica [« ... il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me ... », diceva Immanuel Kant], inserito comunque in un mercato. E dunque l'architetto potrà farsi pubblicità, ma nei limiti di una normativa che ne imposti le regole; la pubblicità potrà essere di carattere informativo e non persuasivo; in nessun caso si potrà ricorrere alla pubblicità comparativa con altri architetti; se si divulgano le proprie opere professionali, l'identità dei clienti non verrà citata, a meno che essi siano assolutamente noti; il messaggio pubblicitario dovrà essere chiaramente evidenziato. L'architetto dovrà inoltre inviare ogni messaggio pubblicitario all'Ordine provinciale per riceverne la previa autorizzazione.
 
 
 
 
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