L'art. 17 comma 14 bis della Legge 109/94 per i Lavori Pubblici recita «I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il ministro dei Lavori Pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, delle tariffe in vigore per i medesimi livelli.
Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relative alle diverse categorie dei lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 7 comma 5, nonché le attività del responsabile del progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal D.Lgs 14-8-1996 n° 494».
Il CNA ha ritenuto che la necessità di ottemperare a quanto richiesto dalla Legge fosse una ottima occasione per affrontare il problema delle tariffe in modo completo ed organico dopo ben 50 anni circa dalla L. 143 del 1949. È noto che nel passato si è sempre proceduto con provvedimenti tampone, limitati, di emergenza, comunque mai al passo con i tempi e le nuove modalità di esercitare la professione.
Per prendere coscienza in modo fattivo del problema occorreva la Legge 109/94 che impone una rideterminazione dei corrispettivi per la progettazione e direzione lavori ed altre prestazioni nell'ambito dei Lavori Pubblici.
Il nuovo strumento normativo che come impianto si rifà alla Legge tariffaria attuale, come indica chiaramente il comma 14 bis dell'art. 17 della Legge 109, è pur sempre riferito ad un settore specifico della professione ed è comunque senz'altro uno strumento innovativo che si pone nel solco della ricerca di un nuovo e più attuale Testo Unico per una giusta remunerazione dell'attività professionale.