In Italia esiste una normativa di legge che assimila le competenze fra ingegneri ed architetti con alcuni scostamenti.
Il fatto che vi sia questa sostanziale convergenza dipende dall'avere, le due categorie, lo stesso Ordinamento professionale e la stessa Tariffa.
Le leggi che presiedono all'attività professionale degli architetti ed ingegneri risalgono al 1923, al 1925, al 1938, al 1944 e in particolare con i seguenti strumenti legislativi: Legge 24/6/1923 n. 1395; Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti; Regio Decreto 23/10/ 1925 n. 2537 Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto; Legge 25/4/ 1938 n. 897 Norma sulle obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi; Decreto Luogotenenziale 23/11/1944 n. 382 Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali. Altre norme, succedutesi nel tempo, non di Legge, fanno riferimento a sentenze interpretative di Magistratura.
La discriminante sostanziale sulle competenze è data da due articoli, 51 e 52 del R.D. del 1925 al capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione d'ingegnere e di architetto.
L'art.51 recita: «Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione alle costruzione di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».