Con nota protocollo n. 29440 dello scorso 30 luglio la Direzione Centrale Catasto e Cartografia ha fornito le direttive in
merito alle corrette modalità di censimento di unità immobiliari urbane con
attribuzione della categoria F/2 (Unità Collabenti).
Al riguardo, con la citata nota si sottolinea che l'attribuzione della categoria F/2 è
regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un
notevole livello di
degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante
.
In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini
dell'identificazione,
"
possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza
attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e
della destinazione d'uso"
(per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non
l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali).
Nel caso di dichiarazione di
unità collabente
(fabbricato che abbia perso del
tutto la sua capacità reddituale) è richiesto che il professionista che predispone la
dichiarazione Docfa su incarico della committenza alleghi alla stessa:
-
una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi,
con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del
manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante
documentazione fotografica;
-
l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
L'assenza di tale documentazione integrativa al censimento in categoria fittizia F/2 costituisce motivo di rifiuto del documento Docfa.
L'iscrizione nella categoria F/2 non è ammissibile, viceversa, quando il corpo di
fabbrica che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale (
ad
esempio, tettoie (C/7), dei depositi (C/2), delle rimesse (C/6) e delle aree
produttive di reddito, richiamate all'art. 2, comma 1, del DM n. 28 del 1998),
ovvero,
non è individuabile e/o perimetrabile (cioè risulta privo totalmente di
copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai e/o delimitato da muri
che non abbiano almeno l'altezza di un metro), in quanto dovrà essere utilizzata
l'opportuna qualità/destinazione del Catasto Terreni.