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DICHIARAZIONI IN CATASTO DI UNITA' COLLABENTI (CATEGORIA F/2)

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Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Modena - Territorio

Con nota protocollo n. 29440 dello scorso 30 luglio la Direzione Centrale Catasto e Cartografia ha fornito le direttive in merito alle corrette modalità di censimento di unità immobiliari urbane con attribuzione della categoria F/2 (Unità Collabenti).


Al riguardo, con la citata nota si sottolinea che l'attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante .

In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, " possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso" (per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali).


Nel caso di dichiarazione di unità collabente (fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale) è richiesto che il professionista che predispone la dichiarazione Docfa su incarico della committenza alleghi alla stessa:

  1. una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
  2. l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

L'assenza di tale documentazione integrativa al censimento in categoria fittizia F/2 costituisce motivo di rifiuto del documento Docfa.


L'iscrizione nella categoria F/2 non è ammissibile, viceversa, quando il corpo di fabbrica che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale (ad esempio, tettoie (C/7), dei depositi (C/2), delle rimesse (C/6) e delle aree produttive di reddito, richiamate all'art. 2, comma 1, del DM n. 28 del 1998), ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile (cioè risulta privo totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai e/o delimitato da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro), in quanto dovrà essere utilizzata l'opportuna qualità/destinazione del Catasto Terreni.


 
 

 

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