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Competenze dei geometri: sentenza chiara

 

in: Focus 03/10

Testata:
 
 
Data:
 
 
Autore:
Matteo Capuani, consigliere CNAPPC
 
 
La sentenza n. 19292 della Cassazione si esprime sui limiti di competenze dei professionisti con titolo di studio inferiore all'architetto, nel caso, i geometri. La progettazione richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità.
L'integrale progettazione, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'architetto (e dell'ingegnere). Ai tecnici diplomati sia solo consentita la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di opere con impiego di strutture in cemento armato se non per piccoli manufatti accessori. Esiste un generale divieto di progettazione di opere in cemento armato per i tecnici diplomati.
Le previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche fanno riferimento ai limiti delle rispettive competenze dei professionisti, rinviando alle previgenti
normative professionali di riferimento, tra le quali quella che riguarda i geometri è rimasta immutata.
 
 
 
 

 

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