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Competenze geometri e periti edili: presentato un nuovo ddl

 
Testata:
edilportale.com
 
Data:
12-07-2010
 
Autore:
Rossella Calabrese
 
 
La maggioranza riapre la discussione sulle competenze dei geometri e dei periti edili, con un nuovo disegno di legge presentato alcune settimane fa alla Camera dal deputato del PdL Daniele Toto.
La nuova proposta di legge 3493 riprende pressoché integralmente il disegno di legge 1865 presentato alla fine del 2009 dalla senatrice Simona Vicari (PdL) e propone di consentire a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati di occuparsi di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e amministrativo, ristrutturazioni.
Secondo il ddl 3493, saranno di competenza di geometri e periti edili:
- la progettazione architettonica e strutturale;
- i calcoli statici, esclusi quelli di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato;
- la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo delle nuove costruzioni;
- l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione, il recupero edilizio, la disposizione interna ed esterna, con esclusione del dimensionamento degli impianti tecnologici.
A differenza del ddl 1865, che limitava le competenze agli edifici fino a 5.000 metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica, il ddl 3493 fissa il limite a 4.500 metri cubi e distingue tra zone a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 o 4) e zone a rischio sismico elevato (zona sismica 1 o 2), limitando le competenze rispettivamente a tre piani e due piani fuori terra.
Geometri e periti potranno eseguire la progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo anche di edifici superiori a 4.500 mc e a prescindere dalla sismicità, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. (...)
 
 
 

 

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