I vincoli ambientali e paesaggistici escono dalla Scia ed entrano in conferenza
dei servizi. È probabilmente il frutto di un paradosso involontario il quadro che
emerge dal testo definitivo della manovra, approvato in prima lettura dal
Senato il 14 luglio e ora in attesa di una conferma (scontata la blindatura) alla
Camera. L'accostamento involontario infatti ha del paradossale: sulla Scia (la
comunicazione che sta per prendere il posto della Dia) all'ultimo momento sono
tornati a pesare i vincoli ambientali. La segnalazione certificata di inizio
attività, infatti, è stata esclusa nei casi in cui sono presenti vincoli
ambientali e paesaggistici. Un passo indietro del Governo fatto con il
maxiemendamento rispetto al testo del relatore, Antonio Azzolini (Pdl) che
invece non aveva inserito questi vincoli tra quelli frenanti. Ma al contrario
proprio gli stessi vincoli, ambientali e paesaggistici non rappresentano più
una barriera insormontabile nella conferenza di servizi.
(...)
La SCIA
È una «segnalazione» dell'interessato, che va a sostituire ogni «atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso» nei casi in cui
il rilascio dipenda solo dagli accertamenti di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi. Quindi la Scia potrà essere utilizzata per
avviare una nuova impresa, un'attività ma anche per i lavori edilizi. (...) Quando
è che non si può fare la Scia? Come detto, sicuramente quando ci sono vincoli «ambientali,
paesaggistici o culturali » ma anche in materie legate alla pubblica sicurezza,
alla difesa nazionale, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla
giustizia e alle finanze. Le prime reazioni dei tecnici non sono positive: il
Consiglio nazionale degli architetti in una nota emessa «a caldo», prima dell'approvazione
al Senato, ha bollato la Scia come una «deregulation » che «in nome della semplificazione
amministrativa, consente di costruire edifici senza permessi preventivi». L'Ordine
ritiene che il provvedimento «esproprierebbe di fatto le amministrazioni locali
delle loro prerogative connesse alla gestione delle trasformazioni edilizie e
territoriali». (...)