Roma, 23 novembre 2011. Grazie ad un parere dell'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici - richiesto dal Consiglio Nazionale degli
Architetti - è stato superato ogni dubbio sulla soglia degli affidamenti diretti dei servizi di architettura e di ingegneria.
Il Decreto sviluppo (D.L. n°70/2011) aveva modificato il codice dei
contratti elevando la soglia degli "affidamenti fiduciari" da 20.000 a 40.000 euro, ma
non aveva modificato il Regolamento (DPR 207/2010), che lasciava inalterata la
precedente soglia dei 20.000 euro soltanto per i servizi di architettura e
ingegneria.
"Superando i dubbi che avevano rallentato e, in qualche
caso, bloccato l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in un
momento di profonda crisi del settore dei lavori pubblici In particolare -
spiega Rino La Mendola, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
e Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici - l'Autorità di Vigilanza, con
parere n° 0114636 dello scorso 16 novembre, ha sancito che la norma di rango
primario (il codice dei contratti) prevale sul Regolamento (DPR 207/2010)
confermando quindi che il limite entro cui le amministrazioni pubbliche possono
affidare incarichi fiduciari è di 40.000 euro".
Sempre nell'ambito dei lavori pubblici, il Consiglio
Nazionale sta anche lavorando per formulare una serie di proposte di modifiche
al codice dei contratti al fine di rilanciare un settore in sofferenza anche a
causa di una progressiva involuzione
legislativa, che, di fatto, sbarra la
strada delle commesse pubbliche agli studi professionali medio-piccoli e
soprattutto ai giovani.
"Una delle modifiche più importanti - dice ancora La
Mendola - riguarda l'articolo 263
del regolamento sui lavori pubblici che, definendo i requisiti per la
partecipazione alle gare ordinarie per l'affidamento di servizi di architettura
e ingegneria, oltre a fissare fatturati minimi e prestazioni analoghe già
svolte, impone che il professionista, nei tre anni precedenti l'affidamento,
deve aver fruito della collaborazione di dipendenti o consulenti 'in
una misura variabile tra due e
tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico'"
La Mendola spiega che ciò
significa che, se in un bando, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
della stazione appaltante per la prestazione del servizio stima 5 unità, per
partecipare alla gara, il professionista dovrà dimostrare di avere fruito, nei
tre anni precedenti, della collaborazione da 10 a 15 dipendenti o consulenti, "... che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo...".
"Queste condizioni
sono inaccettabili - sottolinea ancora
il vicepresidente del Consiglio Nazionale - poiché tagliano fuori dal mercato delle commesse
pubbliche gli studi professionali medio-piccoli ed addirittura le piccole
società di ingegneria e, soprattutto, i
giovani. Condizioni che impongono modifiche immediate della normativa di
settore".
Su questo e su altri
argomenti, il Consiglio nazionale sta predisponendo un documento attraverso il
quale presto si confronterà con i rappresentanti delle altre categorie
professionali, al fine di proporre al
governo una serie di emendamenti al codice dei contratti ed al
Regolamento (DPR 207/2010), finalizzati a
rilanciare il settore dei lavori, aprendo il mercato anche agli studi
medio piccoli e soprattutto ai giovani.