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  Quesito CNAPPC del 13 aprile 2012 ad AVCP. (Argomento: Concorsi sottosoglia (art. 110 Codice)-Incompatibilità criterio OEV in concorso)  

Quesito CNAPPC del 13 aprile 2012 ad AVCP. (Argomento: Concorsi sottosoglia (art. 110 Codice)-Incompatibilità criterio OEV in concorso)

 

Quesito:

Premesse:
Questo Consiglio Nazionale intende sottoporre all'attenzione di Codesta Autorità il contenuto dell'art. 110 del Codice, che così recita:
"Art. 110 (Concorsi sotto soglia) - 1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti."
Al riguardo, sono stati rilevati esempi recenti di procedure sotto soglia che, sulla base della norma ora riportata, associano esplicitamente la procedura del concorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 57, comma 6.
A titolo esemplificativo si allega l'avviso "per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 110, comma 1, e 57, comma 6, del Codice, per il concorso di idee n. 60/11, per la progettazione della sistemazione dei giardini storici di Piazza Indipendenza e riqualificazione dell'area dell'adiacente Piazza Viviani (CUP I32F10000030000 - CIG 3427674EOD - CPV 71220000-6)", pubblicato dal Comune di Verona nello scorso mese di ottobre.
In esso, tra altri elementi di criticità rilevati, al terzo capoverso del punto 2) si prevedeva che "L'individuazione dei soggetti che propongano una soluzione progettuale di riqualificazione adeguata al sito storico in oggetto, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice, e sarà determinata sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione specificati al successivo punto 8)".
Il richiamo all'intero comma 6 dell'art. 57 nell'ambito dell'art. 110 del Codice, sembra dunque dare adito a margini di interpretazione da parte delle stazioni appaltanti in funzione di finalità diverse da quelle nelle intenzioni del legislatore.
Il riferimento al comma 6 dell'art. 57, nel contesto dei concorsi di progettazione sotto soglia, trova giustificazione esclusivamente per gli aspetti procedurali relativi alle modalità di individuazione dei soggetti chiamati a partecipare al concorso; non a caso, a detta citazione segue immediatamente la frase "l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti".
Sta di fatto che il comma 6 dell'art. 57 del Codice prevede espressamente, nella sua seconda parte, l'applicazione alla procedura del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
In via generale, riguardo alle caratteristiche peculiari che contraddistinguono i concorsi nell'ambito del Codice, l'Autorità adita ha già espresso i propri convincimenti con la determinazione 3/2000 del 17.3.2000.
L'Autorità ha difatti chiarito che ".... il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall'appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria. I primi identificano, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, ovvero un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuti i migliori, sul piano qualitativo ed economico, da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza. Si può dire, quindi, che la procedura relativa al concorso di idee o di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell'ingegno e cioè di un progetto. Laddove, invece, nell'appalto di progettazione oggetto del contratto e' una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. Tale diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto all'appalto di progettazione costituisce la ragione per la quale l'allegato n. 6 al decreto legislativo 157/1995 indicato, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 92/50 CEE, non prevede l'indicazione di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative."
In base all'art. 260 del Regolamento inoltre (mutuato dai precedenti artt. 59, comma 4, 60 e 61 del D.P.R. n. 554/1999), l'elencazione ivi contenuta dei diversi elementi di valutazione appare tassativa (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica) e certamente non estensibile a requisiti dei concorrenti.
L'Autorità, al riguardo, ha inoltre già chiarito criteri e finalità di un concorso di progettazione rispetto ad un appalto di progettazione. E' stato difatti ritenuto, da Codesta Autorità, che "La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di ciò, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell'allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualità della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura "quantitativa" inerenti all'opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell'intervento. Invece, nell'appalto di progettazione, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben può essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico opus commissum, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone" (Parere di Precontenzioso n. 132 del 7.7.2010).
Tuttavia, se tutto ciò appare ineludibile in riferimento alle procedure concorsuali regolate dagli articoli del Codice dal 99 al 109, il riferimento all'art. 57, comma 6, nell'ambito del successivo art. 110, potrebbe essere inteso, come purtroppo accaduto, nel senso di una sostanziale diversità della procedura concorsuale qualora di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Quesito:
In base a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto indispensabile un autorevole intervento di Codesta AVCP volto a chiarire:
-    l'effettiva portata e la corretta interpretazione del riferimento all'art. 57, comma 6, nell'ambito dell'art. 110 del Codice, stante che la procedura del concorso, sia di progettazione che di idee, nell'ambito dei servizi di architettura e di ingegneria, indipendentemente dal suo valore, sopra o sotto soglia, deve essere finalizzata alla sola valutazione della migliore soluzione progettuale in vista della sua esecuzione.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

 
 

Parere:

 
 
 
 
 

 

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