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Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  Richiesta contributo AVCP del 19 maggio 2012. (Argomento: Aggiornamento delle linee guida sui servizi di architettura e ingegneria - Entrata in vigore del D.L. n. 1/2012)  

Richiesta contributo AVCP del 19 maggio 2012. (Argomento: Aggiornamento delle linee guida sui servizi di architettura e ingegneria - Entrata in vigore del D.L. n. 1/2012)

 

Richiesta di contributo:

AVCP- RICHIESTA CONTRIBUTO PER CONSULTAZIONE - nota del 07/06/2012
Si comunica che, in attesa di notizie circa l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di infrastrutture, edilizia e trasporti", la riunione del tavolo tecnico per l'aggiornamento delle linee guida per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura prevista per il giorno martedì 12 giugno è rinviata al giorno martedì 19 giugno p.v. alle ore 11,00. Si prega di confermare la propria partecipazione alla riunione.

 
 

Contributo:

CNAPPC - Contributo  del 25/05/2012

TAVOLO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA - SECONDO CONTRIBUTO

1. Criteri di determinazione dell'importo a base di gara dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
2. Requisiti speciali
3. Verifica di congruità delle offerte
4. Soglie di affidamento
5. Concorsi sottosoglia
6. Interpretazione servizi di punta
7. Organico medio annuo
8. Rivalutazione importi lavori progettati
9. Problemi pratici derivanti dall'applicazione dell'art. 10 della legge n. 183/2011

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Premessa
Nel proprio precedente documento sul tema in oggetto, il CNAPPC ha già rappresentato il rischio che, sul piano tecnico-giuridico, le problematiche, connesse alla corretta applicazione delle innovazioni introdotte dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, possano provocare rilevanti distorsioni sul mercato dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, peraltro già diffusamente manifestatesi nella prima prassi applicativa, come puntualmente denunciato dagli Ordini provinciali.
Come noto, il predetto art. 9 della L. n. 27/2012 stabilisce:
- al comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- al comma 5, che "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".
Con la deliberazione n. 49/2012, il Consiglio dell'AVCP ha ritenuto che "... alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall'articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del valore della prestazione ...", risultando così travolto il resto del corpo normativo (suddivisione in classi e categorie delle prestazioni, parzializzazioni, etc.).

Rischio di conflittualità permanente
A parere del CNAPPC, andrebbero poste eccezioni di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi del trattato UE, per la disposizione contenuta al comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui "... nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali ...".
Ci si chiede come tali tabelle parametriche possano costituire elemento di equità per un giudice e non esserlo, al tempo stesso, per una stazione appaltante, che deve stimare "imparzialmente" l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, che determina l'adozione delle procedure di affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte, etc).
Attraverso le nuove disposizioni, dunque, sembra introdursi un principio di conflittualità permanente, destinato ad incrementare, inevitabilmente, il contenzioso dinanzi il giudice.

Applicazione estensiva del decreto del Ministro della Giustizia Occorre qui richiamare l'art. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui: "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate ...".
Escludendo il riferimento conclusivo alle tariffe, tale disposizione riproduce sostanzialmente l'art. 9, comma 2, della L. 27/2012. Ne deriva che l'emanando decreto ministeriale, previsto dalla nuova normativa, potrebbe dare attuazione anche alla disposizione dell'art. 92, comma 2, ferma restando la facoltà delle amministrazioni, già prevista dalla medesima disposizione, di operare anche attraverso altre vie.
E' utile evidenziare che in entrambi i riferimenti normativi appena citati, i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote, già fissate dalle tariffe vigenti per i livelli di progettazione. (...)


ATTENZIONE SCARICARE IL DOCUMENTO QUI ALLEGATO PER LEGGERE IL CONTRIBUTO COMPLETO

 
 
 
 
 

 

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