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Consultazione AVCP sui bandi tipo - servizi di architettura e ingegneria

 

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha promosso una nuova consultazione per la predisposizione dei bandi-tipo in materia di contratti di servizi e forniture, sulla base del documento che segue (All. 1), con il quale si rimanda espressamente la trattazione dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al tavolo tecnico appositamente costituito nel 2010, che ha già prodotto  le relative linee guida di cui alla determinazione AVCP n. 5/2010 (v. circolare CNAPPC n. 97 del 30 luglio 2010, prot. 690).

Tuttavia,  il Consiglio Nazionale  ha ritenuto opportuno proporre fin da subito un primo contributo (All. 2) teso all'aggiornamento di tali linee guida, indispensabile alla luce dei numerosi interventi legislativi di recente emanazione che, nel frattempo, hanno profondamente mutato il quadro normativo.

Nel documento/contributo del CNAPPC, di cui segue il testo integrale, in formato pdf (All.2), vengono soprattutto affrontati i temi dei requisiti (di ordine generale e speciali) che determinano  in atto un'allarmante chiusura del mercato.

Particolare attenzione è stata riservata all'art.263 del Regolamento che, stabilendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria, impedisce di fatto l'accesso al mercato ai giovani e comunque ai professionisti che operano come persona fisica e non siano quindi inseriti in «società di professionisti», «società di ingegneria» o «consorzi stabili».

Il dispositivo, come è noto, subordina l'accesso alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria non solo al fatturato che il concorrente deve dimostrare di avere maturato negli ultimi 5 anni (da 2 a 4 volte l'importo del servizio oggetto della gara), ma anche al personale tecnico utilizzato (numero dipendenti o consulenti stabili) di cui il concorrente deve dimostrare di avere fruito negli ultimi tre anni (da 2 a 3 volte il numero stimato nel bando). Tale chiusura, assume oggi dimensioni davvero allarmanti nel momento in cui la crisi economica negli ultimi anni ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire o di conservare il possesso di tali requisiti, con il rischio che il mercato sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria. In tal senso, per comprendere la gravità della situazione, basta fare riferimento ai dati censiti dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2011, dai quali risulta che su 55.645 contribuenti esaminati, solo 141 hanno fruito di un numero di collaboratori (addetti) compreso tra 5 e 10, per una percentuale pari allo 0,3%. Ciò significa che in una gara, per la quale la stazione appaltante abbia fissato un numero di unità stimate tra 5 e 10 (lavori di importo medio-basso), si registra di fatto una chiusura al mercato mediamente pari al 99,7%.

Con il documento, il CNAPPC ha segnalato all'AVCP  che tale disposizione, per gli effetti che determina, contrasta nettamente  con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei Contratti con il comma 1 bis dell'art. 2, in quanto impedisce, nel concreto, la partecipazione alle gare dei professionisti, quali persone fisiche (si torna a ribadire che tale categoria costituisce il 90% degli operatori del settore).

Sull'argomento il CNAPPC si riserva di presentare apposito ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni anticoncorrenziali derivanti dall'applicazione del predetto art. 263 del DPR 207/2010.

 
 
 
 
 
 
 
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