12 settembre 2012 - Risposta al quesito del 30 luglio 2012 dell'Ordine Lecco (Argomento: Giovani professionisti)QuesitoSi chiede un chiarimento normativo riguardante la figura del giovane professionista che deve obbligatoriamente far parte dei raggruppamenti di professionisti nei bandi per l'assegnazione di servizi di architettura ed ingegneria. Il Regolamento, all'art. 253, comma 5, prescrive la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. Parere
L'art. 253, comma 5, del Regolamento individua espressamente la figura del giovane da inserire nei raggruppamenti temporanei: "... un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ...", citando dunque, testualmente, il solo requisito del superamento dell'esame di abilitazione da meno di cinque anni.
Per l'interpretazione di tale norma, già riportata nel precedente Regolamento sui LL.PP. (art. 51, comma 5, DPR 554/1999), la giurisprudenza si è pronunciata ritenendo che i cinque anni debbano decorrere dalla data di iscrizione all'Albo dell'Ordine e non dalla data dell'abilitazione (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I 19 luglio 2004, n. 1548; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 2 marzo 2009, n. 95). Tuttavia, per una corretta interpretazione della norma, si richiama l'art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Pertanto, secondo tale dispositivo, applicando alla lettera quanto riportato dall'art. 253, comma 5, del Regolamento, per la definizione del giovane professionista da inserire nei raggruppamenti temporanei, deve farsi riferimento alla data di abilitazione e non a quella di iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale. Va comunque rammentato che il titolo professionale di Architetto si acquisisce solo con l'iscrizione alla sezione A (o alla sezione B) dell'Albo, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Pertanto, il giovane professionista, così come sopra definito, per poter sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale deve essere in ogni caso iscritto all'Albo professionale.
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