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  "Norme sulla obbligatorieta' della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"  

"Norme sulla obbligatorieta' della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"

 

Legge 25 aprile 1938, n. 897 (G.U. n. 152 del 7 luglio 1938)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 3, 4, 5, 6, 7
(abrogati)
(Nota: riguardano l'organizzazione corporativa delle rappresentanze di categoria istituite dal regime fascista, cui fu affidata la tenuta degli albi professionali con R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145)

Art. 7

Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocita', la condizione stessa e' comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per l'iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale l'esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Art. 8, 9, 10, 11
(abrogati)

(Nota: riguardano la vigilanza sulle norme professionali e disposizioni transitorie attuative dell'art. 3)

Data a Roma, addi' 25 aprile 1938.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - CIANO - DI REVEL - BOTTAI - GIGLI - ROSSONO - LANTINI
Visto, Il Guardasigilli: SOLMI

 
 
 

 

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