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"Norme sui consigli degli ordini e collegi e sui consigli nazionali professionali"

 

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 23 Dicembre 1944)

CAPO I

Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali

Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. i del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non di cinquecento; di nove, se superano I cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2. - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli Iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.
- L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli Iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui al commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4. - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio. un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5. - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta del voti, Il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età

Art. 6.
- Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.


Art. 8.- Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato dl non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9. - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 
 
 
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