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"Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto con le modifiche introdotte dalla legge 109/94."

 

REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)

CAPO I
Dell'albo

Art. 1. - In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo..


Art. 2. - Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della corte di appello.


Art. 3. - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità(1), la residenza.
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità, da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.
(1) Ora luogo e data di nascita, per effetto del DP.R. 2 maggio 1957, n. 432



Art. 4. - Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere è di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.
Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della L.24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali superiori del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.


Art. 5. - Per esercitare in tutto il territorio del regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L.24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta L.24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.


(1) Ora luogo e data dl nascita, per effetto del DP.R. 2 maggio 1957, n. 432.



Art. 6. - Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.


Art. 7. - La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia ;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata la iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.


Art. 8. - Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.


Art. 9. - La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.


Art.10. - Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione.
Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.


Art. 11. L'assemblea generale delibera sui ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sui ricorso in sede di convocazione


Art. 12. - La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.
Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.
Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art.9.


Art. 13. - Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.


Art. 14. - E' istituita in Roma presso il ministero dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.
La commissione centrale è composta:
1° di un presidente di sezione del consiglio superiore del lavori pubblici, che la presiede;
2°di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;
3° di un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o parificato;
4° di sei rappresentanti degli ordini degli Ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.
I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate per la votazione le disposizioni del successivo art. 33.
A tale fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale.
Il risultato della votazione, nei termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.
I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.


Art. 15. - Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel ministero della giustizia, nonché funzionari del ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi ministri (2).


(2) Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di 4 cancellieri (art. 8 D.Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597).



Art. 16. - L'impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.
La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.


Art. 17. - Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione del regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.


Art. 18. - Le spese per il funzionamento della commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.
L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per
il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.


Art. 19. - La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.


Art. 20. - La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.


Art. 21. - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.
Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potra presentare ricorso in conformità dei suindicati articoli 10, 13 e 16.


Art. 22. - Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16.


Art. 23. - L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.


Art. 24. - Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti.
Chi si trova nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b)che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.
Avvenuta la Iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.


Art. 25. - Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del regno e delle colonie.

 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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