28 marzo 2014 - Risposta al quesito del 2 febbraio 2014 della Fondazione INARCASSA(Argomento: Concorso progettazione, Requisiti)QuesitoLa Fondazione ha da mesi avviato un'attività di supporto tecnico ed economico alla Fondazione IDIS - Città della Scienza di Napoli - per l'effettuazione di un concorso di progettazione, di tipo aperto in due gradi, allo scopo di avviare in modo qualificato la fase di progettazione della ricostruzione dello SCIENCE CENTER dolosamente incendiato proprio un anno fa. Si invia bozza del bando di concorso. ParereSi segnalano le seguenti criticità del bando in questione, con particolare riferimento al punto A 3.4 (Requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico): · il requisito richiesto alla lettera A) non rispetta quanto stabilito dall'art. 263, comma 1, lett. A) del Regolamento, in combinato con l'art. 253, comma 15bis del Codice; quest'ultimo recita: "In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste". Tale requisito inoltre, pena illegittimità, deve essere congruamente motivato ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo periodo, del Codice: "Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; · alla lettera B) e alla lettera C), appare opportuno circostanziare il generico riferimento alla "vigente disciplina sugli onorari", citando espressamente il DM 143/2013; · quanto previsto all'ultimo capoverso della lettera B) e della lettera C), è in palese contrasto, oltre che con il periodo successivo del testo dello stesso bando, con l'art. 263, comma 2, del Regolamento: "I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima"; · per quanto concerne il requisito di cui alla lettera d), è opportuno chiarire le motivazioni che concorrono alla determinazione del numero di unità di personale tecnico necessario per lo svolgimento dell'incarico; in riferimento alla parte relativa ai raggruppamenti temporanei ed, in particolare, per quanto concerne, infine, le percentuali del requisito di cui alla lettera c) attribuibili alla mandataria, si rappresenta la necessità di una formulazione maggiormente aderente alla disciplina ex art. 261, commi 7 e 8 del Regolamento. |
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