Siamo in un
caso di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000 di euro.
1. Si intende
per VERIFICA:
Domanda - Il
soggetto incaricato per la verifica e la validazione è il RUP (Responsabile
Unico Procedimento)?
Risposta - La
stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione
attraverso la propria struttura o attraverso strutture tecniche di altre
amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice
(SIIT-Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, amministrazioni
provinciali, centrali di committenza). Nel caso in esame la verifica può essere
affidata al Responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le
funzioni di progettista, ovvero ad altri soggetti degli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti. Da evidenziare che l'incarico di verifica è incompatibile
con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della
sicurezza e del collaudo (art. 49, comma 5, Regolamento).
D - Può
essere affidata la verifica anche ad organi esterni solo nel caso in cui il
dirigente competente accerti una carenza di organico?
R - Non solo in caso di carenza di organico ma anche quando è impedito
dall'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento,
nonché nei casi di carenza di organico, accertata dal responsabile del
procedimento per il combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 10 del Codice,
ma attestata dal dirigente competente.
D - L'organo esterno può anche essere un singolo professionista esente
dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.
R - Si, per importi inferiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art.
48, comma 2, del Regolamento.
D - Per l'individuazione di un organo esterno cui affidare l'incarico
bisogna attuare le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento.
R - Si.
D - Il rapporto conclusivo di verifica, redatto dal RUP o da organo
esterno, deve inoltre accertare il rilascio da parte del direttore lavori della
attestazione di cui all'art. 106, comma 1, del regolamento, in merito:
a)
alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b)
alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c)
alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione
al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l'esecuzione dei lavori.
Tale
attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non
sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
R - Si; infatti, ai sensi del comma 7 dell'art. 54 del Regolamento, il
rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica deve riportare le
risultanze dell'attività svolta (per la verifica) e appurare l'avvenuto
rilascio da parte del direttore lavori o del responsabile del procedimento
della attestazione, di cui all'art. 106, comma 1.
D - Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere coperto
da specifica polizza assicurativa di cui all'art. 57 del Regolamento?
R - Si, con i contenuti e i limiti temporali di garanzia previsti proprio
dall'art. 57 del Regolamento. Tale obbligo è disciplinato anche dall'art. 112,
comma 4bis, del Codice secondo cui: "Il soggetto incaricato dell'attività di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera,
dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale
copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a
carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso
all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve
obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto
esterno".
2. Si intende
per VALIDAZIONE:
Domanda - La validazione è un atto formale sottoscritto dal RUP e riporta
gli esiti delle verifiche redatte dal soggetto preposto alle verifiche stesse
(il RUP o soggetto esterno)?
Risposta - Si, per validazione del progetto s'intende l'atto formale che
riporta gli esiti delle verifiche eseguite e fa riferimento al rapporto
conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica.
D - Non può
essere delegata la funzione di validazione. Può essere svolta solo dal RUP?
R - La delega non è prevista dalla normativa vigente. Si ritiene atto di
esclusiva competenza del responsabile del procedimento (art. 10, comma 2, del
Codice).
D - Gli
estremi della validazione devono essere riportati sul bando di gara?
R - Si, ai sensi dell'art.
55, comma 3, del Regolamento.