Si fa riferimento
alle procedure di affidamento alle STP dei servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 10, commi 3-11,
della legge 183/2011 e dal relativo regolamento attuativo approvato con DM 8
febbraio 2013, n. 34.
A parere di
questo Consiglio tali disposizioni, pur determinando un nuovo quadro normativo
che prevede per le STP l'esercizio di attività professionali (comunque eseguite
esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio
della professione), non risolvono le criticità relative al mancato adeguamento
dell'art. 90 del Codice, che individua i soggetti che possono essere affidatari
di servizi di architettura e ingegneria.
Il sopra
citato art. 90, infatti, nella stesura attuale, non comprende le STP, né appare
possibile un'analogia con le società di professionisti o con le società di
ingegneria di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo. E'
infatti sufficiente esaminare la specialità dei requisiti richiesti a tali
forme societarie, dal Codice e dal Regolamento, per poter escludere, in prima
analisi, tale soluzione.
Analogo
problema presenta l'estensione alle società tra professionisti della facoltà,
prevista per i soggetti appartenenti a consorzi stabili (art. 36 del Codice),
di attribuire i requisiti maturati tra gli esecutori delle quote di appalto.
Nelle more
che venga fornita una soluzione dagli organi competenti, si ritiene possibile
muoversi esclusivamente all'interno della normativa vigente in materia
societaria, per conciliare le forme possibili di società tra professionisti ex
L. 183/2011 (e relativo decreto attuativo) con la disciplina delle società di
professionisti ex Codice.
Una prima
possibile soluzione alle criticità connesse alla partecipazione a procedure di
affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria potrebbe
pertanto scaturire dalla lettura del comma 8 dell'art. 10 della L. 183/2011,
ove si prevede che "la società tra professionisti può essere costituita
anche per l'esercizio di più attività professionali". Ad esempio, nelle
forme di sole società di persone e società cooperative, una società di
professionisti ex art. 90, comma 2, lett. a), del Codice e art. 255 del Regolamento
potrebbe essere ricompresa in una società tra professionisti di cui all'art. 10
della L. 183/2011.
Tale
interpretazione troverebbe fondamento proprio alla luce dell'art. 90, comma 2,
lett a), ove si sancisce che "i soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in
forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815".
Stante l'intervenuta abrogazione proprio di quest'ultimo riferimento normativo,
si potrebbe ora fare riferimento, in questo caso, all'art. 10 della L.
183/2011.
All'interno
di una STP potrebbe quindi coesistere una società fra professionisti,
appositamente creata per la partecipazione ad appalti pubblici. In questo modo
verrebbe ovviata la questione dei requisiti propri della società e non dei
soci.
Al di là
delle superiori valutazioni, il tema affrontato da Codesto Ordine merita una
soluzione legislativa e, in attesa di norme adeguate, di approfondimenti e
pronunciamenti di soggetti istituzionali, in primo luogo della competente AVCP.
A tal uopo,
questo Consiglio proporrà un emendamento all'art. 90 del Codice, affinché
ricomprenda, in modo chiaro, le STP, di cui all'art. 10 della L. 183/2011, tra
i soggetti cui possono essere affidati incarichi di progettazione, direzione
lavori, supporto tecnico amministrativo al RUP, ecc.
Contestualmente, in attesa di
un intervento legislativo, lungo l'iter per l'emanazione delle nuove linee
guida sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, già
avviato proprio dalla AVCP, le problematiche sollevate da Codesto Ordine (e le
soluzioni per superarle) saranno oggetto del contributo che il CNAPPC produrrà
nel corso delle relative consultazioni.