I certificati di regolare esecuzione dovranno, a regime,
essere conferiti dagli Enti certificanti (Stazioni appaltanti, Enti
aggiudicatori) conferiti nella banca dati nazionale (come per i
Certificati esecuzione lavori).
L'art. 9, comma 2, della
Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013)
attuativa di AVCPASS, prevede in via transitoria (fino a quando non sarà
attività la specifica banca dati) che: "i certificati attestanti
l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici sono inseriti nel sistema dagli
operatori economici (e quindi anche dai professionisti). In mancanza di
detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema
le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove
disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente
pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la
stazione appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori
economici."