Disposizioni concernenti gli strumenti di programmazione territoriale e urbanisticaProposta di Legge d'iniziativa del deputato Misuraca (FI)Capo I DENOMINAZIONE, NATURA E FUNZIONI DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Art. 1. (Princìpi generali). 1. Gli strumenti di programmazione territoriale e urbanistica, di seguito denominate «strumenti», hanno funzioni di indirizzo e sono distinti in strumenti di previsione generale e in strumenti di previsione attuativa. 2. La formazione degli strumenti è costituita da due fasi distinte: le previsioni di massima e le previsioni esecutive. 3. Ai fini dell'applicazione degli strumenti, il governo del territorio è realizzato mediante i seguenti schemi di previsione: a) schema generale di massima; b) schema generale esecutivo; c) schema attuativo di massima; d) schema attuativo esecutivo. 4. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche ai fini degli obblighi internazionali dello Stato. |
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