ArchiWorld Network

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  Legge Obiettivo per le città  

Legge Obiettivo per le città

 

Disegno di Legge d'iniziativa dei senatori Martinat, Matteoli, Augello, Cursi, Butti, Totaro, Bornacin, Morselli, Storace, Losurdo, Collino, Baldassarri, Tofani, Allegrini, Ramponi, Strano, Coronella, Nania, Menardi, Fluttero, Mantica, Balboni, Caruso, Gramazio, Saporito, Battaglia Antonio e Pontone


Art. 1
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, è delegato ad emanare norme per individuare le aree urbane e gli ambiti territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale che possono formare oggetto di interventi di riqualificazione in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. L'individuazione delle suddette aree è operata a mezzo di un programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture d'intesa con i Ministri competenti e le regioni e province autonome interessate, inserito, previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

3. Nell'individuare le aree di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione delle strutture urbane in grado di contribuire efficacemente alla ottimizzazione delle esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio in una prospettiva di sviluppo del sistema delle città;
b) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature - anche di carattere di eccellenza, quali i servizi direzionali e amministrativi di primo livello, i servizi commerciali, i servizi culturali e per lo sport, le strutture per la mobilità - capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
c) assicurare l'equilibrio economico-finanziario del programma, anche attraverso l'implementazione delle fonti a disposizione dei soggetti che partecipano alla sua attuazione, perseguendo, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali.

4. Il programma, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ovvero concessione del diritto di superficie per lo svolgimento di attività di interesse generale;
b) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
c) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
d) misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
e) costituzione delle società di cui al comma 12.

5. Per l'attuazione del programma è istituito un Fondo pubblico - privato in cui confluiscono le risorse di cui al comma 1. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e può emettere obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi della normativa vigente.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture - Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - predispone le linee guida per la formazione del programma. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

7.....
 
 

 

e-mail AWN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Segnala questa pagina su Delicious
  • Impossibile Trovare il Template con Nome NEWS