Le professioni non regolamentate escono ridimensionate dalla direttiva qualifiche. Le associazioni (ma anche gli ordini) non parteciperanno più alla stesura delle piattaforme comuni, ma saranno semplicemente sentiti dal dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che avrà il compito di proporle. Sparisce poi l'elenco delle associazioni dei professionisti senza ordini e collegi da istituire presso il ministero della giustizia e i requisiti per l'iscrizione si trasformano in criteri di rappresentatività a livello nazionale, che consentiranno di essere auditi. Queste, in sintesi, le tre novità più rilevanti, rispetto alla bozza di qualche settimana fa, contenute nel dlgs che recepisce la direttiva europea sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali (la n. 2005/36/Ce). Il decreto legislativo, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, verrà infatti presentato oggi in pre consiglio dei ministri. E se le associazioni, bozza alla mano, potevano cantare vittoria per un «principio di riconoscimento», che aveva fatto infuriare gli ordini, ora le cose cambiano. Perché l'articolo 25 (quello sulle piattaforme comuni) è stato stravolto. Nel dettaglio, infatti, per poter essere considerati rappresentativi a livello nazionale, e dunque poter dire la propria opinione sulle piattaforme comuni, sarà necessario possedere i seguenti requisiti: l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno quattro anni; l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali a cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità. E poi ancora la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione; la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; la diffusione su tutto il territorio nazionale; e infine la mancata pronunzia, nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima. Dopo le proteste degli ordini, quindi, che avevano considerato un vero e proprio blitz la bozza precedente, l'esecutivo ha corretto il tiro. Mettendo dei precisi paletti a quella che alle professioni era sembrata una «forzatura». E cioè l'inserimento in extremis di una sorta di riconoscimento. (...)