Progettazione, niente cauzioni negli incarichiL'Authority di vigilanza sui contratti pubblici risponde all'ordine degli ingegneri
Testata:
Italia Oggi
Data:
03-08-2007
Autore:
Dario Capobianco
La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva non possono essere richieste per l'affidamento degli incarichi di progettazione. È quanto rilevato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella determinazione n. 6 dell'11 luglio scorso. Alla base della determinazione dell'Autorità vi è la richiesta di parere avanzata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria in relazione a una procedura di gara indetta dalla stessa amministrazione provinciale per l'affidamento di incarichi di progettazione in cui è stata prevista per i professionisti partecipanti alla gara la presentazione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva ai sensi rispettivamente degli artt. 75 e 113 del nuovo Codice degli appalti (dlgs 163/2006). A giudizio del richiedente tale previsione del bando di gara apparirebbe in contrasto con lo stesso Codice degli appalti che all'art. 111 riporterebbe esclusivamente le garanzie che devono prestare i progettisti mentre la disciplina prevista agli artt. 75 e 113 sarebbe riferibile esclusivamente agli esecutori di lavori pubblici o di contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di ingegneria attinenti ai lavori pubblici. Di contro, l'amministrazione riterrebbe ammissibile la richiesta della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, in aggiunta alle garanzie dell'art. 111, in quanto, nel disciplinare gli affidamenti degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, il testo dell'art. 91 rinvia espressamente ai Titoli I e II della Parte II del Codice degli appalti che annoverano al loro interno anche gli artt. 75 e 113.
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