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Agenda Giugno~Settembre 2002

 

in: Raffaele Sirica eletto presidente del CUP

Testata:
l'Architetto
 
Data:
Ottobre/Novembre 2002 - n.166/02
 
Autore:
Nevio Parmeggiani e Luigi M. Mirizzi
 
 
Il principio della validità del contratto per una prestazione professionale solo a fronte di una accettazione esplicita scritta da parte del professionista è stato sancito recentemente da una sentenza della Corte di Cassazione del 22 luglio 2002. Secondo questa norma il Committente, nel caso specifico una Amministrazione Pubblica, può rifiutarsi di riconoscere l'onorario al professionista se questi ha dimenticato o non ha voluto accettare per iscritto il conferimento dell'incarico.

La Corte ritiene per la validità del rapporto uno scambio formale dei contraenti.

Ciò che è forse più interessante e che si evince dalla sentenza è il fatto che non basta il riconoscimento del dovuto al professionista da parte della Amministrazione committente per il pagamento, ma che comunque occorre l'assenso scritto preventivo dello stesso.

In sostanza occorre porre molta attenzione a questi aspetti burocratici pena il non vedere retribuito il nostro legittimo compenso.
 
 
 
 

 

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