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CNAPPC
 

Approvato dal Consiglio dei Ministri un primo Decreto attuativo del DLGS 192/2005

 
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo scorso il Regolamento in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.

Il DPR approvato è uno dei tre che erano stati previsti e che il Governo era tenuto ad emanare entro 120gg dalla entrata in vigore del Dlgs 192/2005.  

Nello specifico, detto regolamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del DLgs 192/2005, come da comunicato stampa del governo,  si occupa della "definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo, dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
le disposizioni danno attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza
energetica, consentendone l'applicazione immediata."

Il Ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola nel merito dichiara:
"Con questo provvedimento, rendiamo concrete le possibilità di risparmio per tutti coloro che sostituiscono o installano un nuovo impianto termico o realizzano l'isolamento termico del proprio edificio.
Positivo anche l'effetto sui prodotti ad alta tecnologia di tutte le imprese italiane del comparto delle costruzioni.
Si potenzia, in tal modo, l'efficacia degli incentivi fiscali che, già nel primo anno di operatività, hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono quasi raddoppiati nel corso del 2008."

"Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo completando - ha continuato il Ministro - l'iter iniziato nel 2005, quando abbiamo recepito la direttiva europea 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio dei ministri gli altri provvedimenti del "pacchetto", che riguardano le linee guida per la certificazione energetica degli edifici ed i requisiti dei soggetti chiamati a effettuare la certificazione energetica degli edifici."


Si resta quindi in attesa dell'emanazione dei seguenti decreti che devono definire in merito alla Certificazione
Energetica:
-in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettere c) del DLgs 192/2005, "i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica";
-in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9 del DLgs 192/2005, le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri".

E' già stata anticipata, nel merito, l'intenzione di predisporre regole per normare la costituzione e la tenuta degli Albi dei certificatori energetici.

Si ricorda che come previsto dalla Clausola di cedevolezza prevista all'art. 17, del Dlgs 192/2005, "le norme e i decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma."
 
 
 
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