salta ai contenuti
 
CNAPPC
 

Indicazioni generali

 
Alla luce della precedente normativa, l'iscrizione di cittadini extracomunitari presso gli Ordini provinciali può seguire diversi iter:

- cittadini extracomunitari in possesso di laurea e titolo abilitante conseguiti in Italia.
E' possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo direttamente all'Ordine provinciale in cui si desidera essere iscritti,indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana.
L'Ordine,in tal caso, può rilasciare, ai sensi dell'art.26 comma 2 del D.lgs. 286/98, una attestazione sulla veridicità dei documenti presentati, per l'esercizio della professione che lo straniero intende svolgere in Italia.

- cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese dell'Unione Europea
Prima di poter presentare domanda di iscrizione all'albo,occorre chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca).

- cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea
In questo caso, prima di poter presentare domanda di iscrizione all'albo, occorre chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo extracomunitario, sarà possibile l'iscrizione presso un Ordine provinciale italiano.
 
 

Cittadinanza

L'art. 47, co. 2, del D.P.R. n.394 del 1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma del D.Lgs. 1998 n.286) stabilisce che i cittadini extracomunitari possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
 
 

Misure compensative

Nei confronti dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titoli extracomunitari abilitanti all'esercizio della professione, si applica il D.P.R. n°. 394 del 1999 (recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, co. 6, del D.Lgs. n° 286 del 1998).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto sopra citato nonchè dell'art. 14 della legge 17 agosto 1990 n. 241, il Ministro competente (attuale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 115 del 1992 e all'art. 14 del D.Lgs. n. 319 del 1994, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono poi definite le modalità di svolgimento della predetta prova, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
Appare opportuno rilevare come l'individuazione delle misure compensative dovrà essere oggetto di valutazioni concrete, soprattutto alla luce della compresenza, accanto alla laurea in Architettura, di altri corsi di laurea specialistici (quali "Pianificazione territoriale", "Paesaggistica", "Conservazione dei beni architettonici e ambientali") che pur essendo "species" del corso generale in Architettura, richiedono ora, ai sensi del D.P.R. 328/2001, per l'esercizio della relativa professione, un esame di abilitazione ad hoc.
Considerando che l'esame di Stato non si pone come vero e proprio limite all'accesso alla professione ma come verifica oggettiva del possesso delle competenze tecniche necessarie e che, inoltre, obiettivo prioritario per il riconoscimento dei titoli professionali è quello di assicurare la verifica della preparazione degli interessati, sarebbe possibile prevedere, in sede di conferenza di servizi, delle prove attitudinali precostituite che gli interessati dovranno sostenere innanzi ad una commissione di esperti e che rimarranno valide per tutti i cittadini extracomunitari nei confronti dei quali viene emanato il decreto di riconoscimento. Inoltre, in funzione della specifica attività professionale che il cittadino straniero eserciterà in concreto nel nostro Paese, la prova attitudinale potrà essere differenziata e decisa di volta in volta dal Ministro competente, di concerto con le altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
 
 

Repubblica di San Marino

Alla luce dell'interpretazione dell'art.16 della legge n.526 del 1999 che così recita: "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra necessario rivedere la posizione di questo Consiglio Nazionale relativamente all'orientamento già espresso con nota Prot.n. 35147 del 21 febbraio 1996.
Considerando, infatti, la peculiare collocazione della Repubblica di San Marino all'interno del territorio dello Stato italiano e soprattutto tenendo conto dell'esistenza della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con l'Italia ne consegue che, nel caso di specie, potrebbe applicarsi la normativa sopracitata in materia di domicilio professionale.
Pertanto, si ritiene che gli architetti residenti nella Repubblica di San Marino possano iscriversi ex novo o mantenere l'iscrizione presso gli Albi di province italiane solo in quanto nell'ambito di competenza territoriale della Provincia in cui risultano iscritti abbiano eletto il domicilio professionale (inteso come il luogo, presumibilmente lo studio, in cui il soggetto esercita stabilmente la propria attività di libero professionista).
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio