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CNAPPC
 

Appalti: architetti su calcolo costo lavoro in progettazione

 
Testata:
AGI
 
Data:
29-09-2011
 
 

Decreto sviluppo e costo del lavoro, e' stato questo uno dei temi principali dell'audizione di enti, amministrazioni, sindacati, imprenditori e professionisti, presso l'Autorita' di vigilanza per i contratti pubblici. Nel corso dell'audizione il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, rappresentato dal vicepresidente e responsabile del dipartimento lavori pubblici, Rino La Mendola, commentando un documento sottoscritto unitamente a ingegneri, geologi e geometri, ha suggerito un metodo semplice ed immediato per calcolare il costo del personale, da sottrarre alla contrattazione economica (e quindi al ribasso) nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria. In particolare, il metodo proposto consente di calcolare tale costo, in funzione del numero di professionisti o collaboratori da coinvolgere nella prestazione professionale in base alle prescrizioni del bando), del tempo assegnato nello stesso bando e del salario medio dell'Area della Dirigenza e del comparto (per i funzionari direttivi), calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La Mendola, ha anche espresso la disponibilita' dei Consigli nazionali delle professioni tecniche ad avviare, organizzare e finanziare un sondaggio iniziale ed un monitoraggio costante nel tempo, eseguito da organismi terzi accreditati nel campo di ricerche, sondaggi e sistemi informativi (come ad esempio il Cresme), finalizzati a verificare ed aggiornare costantemente gli elementi fondamentali per il calcolo del suddetto costo del personale, in relazione alla tipologia del servizio (progettazione, direzione dei lavori , collaudo), al tipo di intervento (costruzione, recupero, restauro, manutenzione) ed alla categoria dell'opera (edilizia, difesa ambientale, ingegneria naturalistica,ecc). Ha anche auspicato che la norma, giudicata positiva in quanto finalizzata al rispetto dei minimi salariali e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non venga abrogata da successivi provvedimenti legislativi.

 
 
 
 
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