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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 26 giugno 2011 del Comune Licata (AG) (Argomento: Incarichi Università)

 

Quesito:

Legittimità dell'avviso pubblico mediante accordo ex art. 15 L. 241/1990, con Università o Istituti di istruzione universitaria pubblici, dell'incarico di revisione del PRG.

 
 

Parere:

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011, ha espressamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, ma solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università la "riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali", e che "l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può pertanto trattare di un'attività lucrativa fine a sé stessa, perché l'Università è e rimane un ente senza fine di lucro".
A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge derivanti dall'art. 7, c. 1, della Legge n. 168/1989, dall'art. 66 del DPR 382/1980 e dall'art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano le limitate possibilità di intervento delle Università.

 
 
 
 
 
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