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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 2 settembre 2011 dell' Ordine Pordenone (Argomento: OEV/Punteggi)

 

Quesito:

Nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere indicate sia la percentuale massima del ribasso percentuale unico (art. 266, comma 1, lett. c), sia la percentuale di 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (allegato M, criterio relativo al coefficiente Ci)?

 
 

Parere:

La risposta è affermativa.
Va precisato che la percentuale massima del ribasso percentuale unico è un parametro che viene richiesto al concorrente per la formulazione dell'offerta, mentre il criterio relativo al coefficiente Ci è uno dei componenti del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del Regolamento, utilizzabile solo dalla Commissione di gara, in base al quale, alla Commissione stessa, vengono estremamente ridotti i margini per poter definire criteri integrativi di quelli statuiti nel bando-disciplinare di gara, essendo tenuta all'applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi indicata nella lex specialis.
A seguito dell'abrogazione del terzo periodo del c. 4 dell'art. 83 del Codice, i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi devono essere inseriti nei documenti di gara e non possono essere rinviati alle valutazioni della commissione giudicatrice, scongiurando, nel rispetto del  principio della trasparenza, il rischio che tali criteri motivazionali siano declinati secondo una valutazione "a posteriori".
Ne consegue che criteri e percentuali debbano essere quindi individuati in fase di stesura del bando, in base alle motivazioni del RUP o, conformemente all'art. 83 del Codice, potendo nominare la stazione appaltante uno o più esperti esterni e affidare ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara.

 
 
 
 
 
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