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CNAPPC
 

P.A.: architetti, bene senatore Bubbico su crediti imprese

 
Testata:
Adnkronos/Labitalia
 
Data:
13-12-2012
 
 

"Apprezziamo vivamente le precisazioni fornite dal senatore Filippo Bubbico che, replicando con una lettera a una nostra recente presa di posizione, sottolinea come la mancata estensione anche ai professionisti della norma che consente alle imprese la compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e non inserita in sede di conversione nel dl sviluppo sia da imputare a un giudizio di improcedibilita', opposto dalla commissione Bilancio e programmazione economica, in relazione alla presunta mancata copertura degli oneri da essa derivanti". Cosi' il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori. "Nella sua lettera - continua - il senatore Bubbico ricorda inoltre come sia nota la grave situazione in cui il bilancio dello Stato versa e come sia altrettanto noto che non potra' esserci alcuna ripresa economica senza adeguati investimenti e senza le opportune e necessarie azioni, tese a dare regolarita' e certezza di pagamento per i fornitori di beni e servizi di natura professionale, rammaricandosi inoltre che il governo non abbia colto la priorita' e la rilevanza della questione posta". "Per parte mia - prosegue Bubbico - continuero' a impegnarmi, perche' le lamentate discriminazioni vengano superate e perche' la crescita economica possa avvalersi del contributo dei tanti valorosi professionisti che, a proprie spese, consentono alla pubblica amministrazione di accedere alle scarse risorse disponibili".
Viva soddisfazione viene poi espressa dal Consiglio nazionale degli architetti per un nuovo emendamento, sottoscritto come primo firmatario dallo stesso senatore Bubbico e presentato in sede di conversione del decreto legge stabilita', volto a sanare la situazione di difficolta' relativa ai crediti con la pubblica amministrazione da parte dei professionisti italiani. L'emendamento prevede che "i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto legge 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio".

 
 
 
 
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