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CNAPPC
 

18 aprile 2013 - Risposta al quesito del 26 marzo 2013 dell'Ordine Nuoro e Ogliastra (Argomento: Appalto integrato)

 

Quesito

Ad integrazione di quanto già inviato in merito al bando per la riqualificazione della viabilità del centro storico del Comune di Lanusei, si trasmette la determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici del Comune di Lanusei, n. 85 del 11.02.13.

 
 

Parere

Esaminata la nuova documentazione ricevuta, si osserva quanto segue:
1. Nel quadro economico non sono previste le competenze tecniche per la progettazione esecutiva dell'intervento. Sebbene la determinazione indichi tra gli "indirizzi" della G.C. (delibera n. 11/2013) il ricorso all'appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), manca la prescritta motivazione (prevista espressamente dalla medesima disposizione); in ogni caso si è dell'avviso che la mancata computazione della progettazione esecutiva al fine di determinare la soglia del servizio da affidare e la relativa disciplina (probabilmente comunitaria e non infrasoglia), violi l'art. 29, comma 4, del Codice;
2. Non viene prevista la prestazione del coordinatore per la progettazione, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Anche in questo caso, fermo restando il difetto di motivazione ex art. 53, comma 2, per il ricorso all'appalto integrato, l'importo delle competenze che saranno riconosciute all'affidatario per la prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (com'è noto a carico dello stesso) dovevano esser computate per determinare la soglia del servizio tecnico attinente l'architettura e l'ingegneria, ai fini dell'applicazione della corretta disciplina di gara;
3. Non viene indicato l'importo complessivo del servizio e le modalità di calcolo per la sua definizione. Alla determinazione a contrarre è allegato uno schema di calcolo delle competenze da porre a base di gara, da dove si evince che non sono stati determinati gli importi dei servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Inoltre, l'importo delle prestazioni di direzione dei lavori è determinato non conformemente alle prescrizioni del D.M. 4 aprile 2001; infatti, non si tiene conto dell'articolazione in classi e categorie stabilite sia dalla richiamata disposizione che dal Regolamento. E' evidente, anche in questo caso, che la soglia determinata appare fortemente dubbia e comunque in contrasto con l'art. 29 del Codice;
4. Tanto nella determinazione a contrarre che nello specifico allegato, non si adduce alcuna motivazione riguardo alla scelta effettuata delle categorie, confermando le perplessità circa la compatibilità dell'intervento previsto con le categorie VIa e IVc indicate.
Le osservazioni ora riportate, scaturite dall'esame della determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio, confermano e integrano tutti i rilievi già formulati con la precedente nota di questo Consiglio Nazionale, prot. n. 183 dell'11 marzo 2013.
Codesto Ordine potrà, dunque, nella propria autonomia, segnalare tali anomalie alla competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiedendo l'intervento del Servizio Ispettivo. Sussistono altresì fondati motivi anche per adire il TAR Sardegna, entro sessanta giorni dalla effettiva conoscenza della Determinazione Comunale n. 85 dell'11 febbraio 2013.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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