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CNAPPC
 

27 giugno 2013 - Risposta al quesito del 10 giugno 2013 dell'Ordine Vibo Valentia (Argomento: Requisiti)

 

Quesito

Nella definizione di un avviso per incarichi professionali sotto i 100.000 euro le S.A. possono richiedere, per come previsto dall'art. 267, comma 7, del Regolamento, un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare, o tale richiesta è da ricondursi solo agli avvisi per incarichi professionali superiori a 100.000 euro, considerato che il Codice, relativamente agli incarichi sotto tale soglia esclude la possibilità di richiedere i requisiti  di natura economico-finanziaria previsti, invece, per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo?

 
 

Parere

Sull'argomento occorre premettere, come chiarito in più occasioni dalla AVCP, che le disposizioni del Regolamento hanno carattere esecutivo ed attuativo e non delegificante, e devono dunque interpretarsi, in presenza di contrasti, in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario.
Tuttavia, nella fattispecie, non sembrano sussistere ragioni di contrasto. La norma primaria, infatti, nel rinviare al Regolamento la definizione dei requisiti soggettivi per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, non ha posto limiti particolari.
L'art. 94 del Codice, a proposito di requisiti dei progettisti, nel rinviare al Regolamento la loro determinazione, ne prescrive la "armonia" con le disposizioni del medesimo Codice.
Il requisito speciale dell'art. 267 non rientra tra quelli di capacità economico-finanziaria (cfr. art. 41 Codice), ma tra quelli di capacità tecnico-professionale (Cfr. art. 42 Codice). E', comunque, un requisito facoltativo, finalizzato alla dimostrazione di un "minimo" di esperienza professionale per le classi e categorie oggetto di affidamento.
A differenza degli affidamenti d'importo pari o superiore a 100.000 euro,  per il professionista concorrente non è necessario dimostrare esperienza specifica per ciascuna classe e categoria prevista nella prestazione in affidamento, attraverso importi differenziati (per classe e categoria) dei relativi lavori diretti o progettati, ma è sufficiente  fare riferimento al loro importo complessivo.
Le stazioni appaltanti, in caso trovi applicazione l'art. 267 del Regolamento, non possono richiedere ulteriori requisiti se non quelli individuati dallo stesso articolo.


 
 
 
 
 
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