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CNAPPC
 

26 setembre 2013 - Risposta al quesito del 31 luglio 2013 dell'Ordine Mantova (Argomento: Incarichi Università)

 

Quesito

Facendo seguito alla comunicazione ricevuta, con la presente si chiede cortesemente l'orientamento del CNAPPC in merito alla segnalazione allegata.

 
 

Parere

Con riferimento alla questione posta, va segnalato che sulla partecipazione delle Università a gare di evidenza pubblica vi sono specifici precedenti, italiani e comunitari.
Già in passato l'AVCP, con propria determinazione n. 7 del 21.7.2010 ha rinvenuto la possibilità per le Università di operare sul mercato nell'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge 168/1989, che include, tra le entrate degli atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché dall'articolo 66, del d.P.R. 382/1980, rubricato "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", il quale prevede che le Università possano eseguire attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con l'unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica, che per gli Atenei rimane prioritaria. Tale possibilità è subordinata ad un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897).
Secondo l'AVCP, anche se non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 34 del Codice, qualora i soggetti giuridici in questione annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono - limitatamente al settore di pertinenza, e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara - partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali.
La Corte di Giustizia, poi, ha recentemente ritenuto, nella causa C-159/11 del 19 dicembre 2012, ove il CNAPPC era costituito in giudizio, che, riguardo a soggetti quali le università pubbliche, è, in linea di principio, consentito partecipare ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Tuttavia, gli Stati membri possono disciplinare le attività di tali soggetti e, in particolare, autorizzarli o non autorizzarli ad operare sul mercato, tenuto conto dei loro fini istituzionali e statutari. Comunque, entro i limiti in cui i suddetti soggetti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, non può essere loro vietato di partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto i servizi in questione (v., in tal senso, sentenza 23 dicembre 2009, CoNISMa C-305/08, punti 45, 48, 49 e 51).
Sempre in base alla causa C-159/11 del 19 dicembre 2012, le attività di studio e di valutazione della vulnerabilità sismica, pur potendo rientrare nel campo della ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18 oppure nell'ambito dei servizi d'ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato.
Con l'ordinanza della Corte di Giustizia CE C-352/12 del 20 giugno 2013, poi, relativa al sisma del 6 aprile 2009 dell'Aquila, al decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 3 del 9 marzo 2010 sul piano di ricostruzione, ed alle convenzioni stipulate a tal fine tra Comuni e Università, è stato confermato, nei confronti delle Università, la possibilità di partecipare a gare pubbliche, ripetendo i contenuti della citata sentenza C-159/11 del 19 dicembre 2012.
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013, ove si è costituito in giudizio anche il CNAPPC, nel confermare i principi della sentenza della Corte di Giustizia C-159/11, è stato infine ribadito che una Università si pone rispetto ad essa nella veste di operatore economico privato, ed in grado di offrire al mercato servizi rientranti in quelli previsti nell'allegato II-A alla direttiva 2004/18.
Per quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene sia possibile in via generale la partecipazione delle Università a gare di evidenza pubblica, occorrerebbe comunque verificare, nel caso in questione, l'oggetto specifico dell'indagine di mercato posto a base di gara, nonché lo Statuto dell'Università interessata, per verificare se l'attività relativa all'aggiudicazione rientri nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18, oppure nell'ambito dei servizi d'ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato.

 
 
 
 
 
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