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Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  Risposta al quesito del 3 settembre 2013 dell'Ordine Udine (Argomento: Importo servizio a base di gara; Requisiti)  

18 setembre 2013 - Risposta al quesito del 3 settembre 2013 dell'Ordine Udine (Argomento: Importo servizio a base di gara; Requisiti)

 

Quesito

Si fa seguito al colloquio telefonico odierno per inviare la documentazione relativa al bando di gara in oggetto.
Questo Ordine si è già espresso in merito congiuntamente con l'Ordine degli Ingegneri con la lettera anch'essa allegata.
Se concordasse con le nostre osservazioni, si invita il CNAPPC a prendere posizione affinché i nostri sforzi vadano a buon fine a tutela non solo degli iscritti della nostra provincia ma anche di tutti i nostri colleghi, trattandosi dell'incarico da affidare attualmente più importante nella nostra provincia e nell'intera regione.

 
 

Parere

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine ha segnalato a questo Consiglio Nazionale la procedura in oggetto e resi noti i rilievi dallo stesso manifestati, congiuntamente all'Ordine degli Ingegneri, con la nota n. 12572/G del 3 settembre u.s.
Nel condividere il contenuto di tale nota, esaminata la documentazione pervenuta, questo Consiglio rileva le seguenti anomalie e violazioni di legge:


a) articolo 2 del bando e disciplinare - Non si evincono le modalità adottate per il calcolo dell'importo dei compensi professionali posto a base di gara, pari ad Euro 840.000,00 comprensivo di spese e prestazioni accessorie ed al netto di IVA e CNPAIA. Da un primo esame tale importo non risulta congruo rispetto all'importo dei lavori da eseguire (pari a € 8.590.000,00).
Il calcolo dei compensi professionali, così come formulato, è in violazione all'articolo 264, comma 1, lett. d), del Regolamento, delle determinazioni dell'AVCP, n. 49 del 3 maggio 2012 e n. 5 del 27 luglio 2010, nonché degli articoli 89 del Codice e dell'art. 279 del Regolamento.
Mancano, in concreto, nella determinazione dell'importo, gli aspetti di analiticità ed il percorso tecnico relativamente ai singoli elementi della prestazione professionale ed il loro valore, necessari per la salvaguardia dell'interesse pubblico;


b) articolo 9 del bando e disciplinare - Le modalità di partecipazione e la richiesta, all'interno della relazione tecnica di elaborati grafici, del dialogo architettonico ambientale e degli altri documenti ivi individuati, è in violazione degli articoli 264, comma 3, e 266 del Regolamento.
Gli elaborati richiesti denunciano un'evidente commistione tra appalto di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 91, Codice) e concorso di progettazione (art. 99 e seguenti, Codice); gli elaborati progettuali da valutare non riguardano la documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal citato articolo 264, comma 3, del Regolamento, ma appartengono ad una idea progettuale che risulta estranea alla modalità scelta per la selezione concorrenziale. Di conseguenza, la modalità selettiva prevista dal bando conduce alla scelta di un progetto (finalità del concorso di progettazione) e non di un progettista (finalità dell'appalto), in violazione alle norme sopraelencate;


c) paragrafo 5.1 lett. c del bando e disciplinare - I requisiti tecnico-organizzativi richiesti sono in violazione dell'art. 263 del Regolamento, ove si dispone che l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare debba essere riferito all'importo stimato dei lavori da progettare e non a quello dei servizi;


d) paragrafo 4 della scheda B allegata al bando e disciplinare - La richiesta ai componenti del raggruppamento di svolgere le prestazioni nelle percentuali relative alla quota di partecipazione è in violazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice, nella sua attuale formulazione, ove è stato soppresso, per il settore dei servizi e per quello delle forniture, l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione delle prestazioni. Per i servizi di architettura ed ingegneria, pertanto, è applicabile solo il comma 4 dell'articolo 37 citato.


In base a quanto sopra premesso e considerato, si invita la Stazione appaltante, in persona del responsabile del procedimento, a ritirare o sospendere, in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, il bando e il disciplinare della procedura di gara di cui all'oggetto, al fine di apportare le modifiche necessarie per superare le violazioni di legge sopra citate.

 
 
 
 
 

 

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