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CNAPPC
 

Legislazione nazionale e Europea (Osservatorio), Protocolli Prestazionali

 

Presidente

 

Presentazione

Molteplici evidenze internazionali di processi di produzione dell'architettura ancora palesano - nonostante le iniziative di progressiva armonizzazione alla legislazione europea (leggi di riforma sugli appalti, norme UNI, ecc.), e nonostante le significative (seppure parziali) evoluzioni in ordine, per esempio, alle responsabilità di committenti e progettisti (legge 46/90, legge 10/91 e succ. Certificazione Energetica, legge 494/96, ecc.) - sostanziali peculiarità del caso italiano soprattutto in relazione a due aspetti:
-    in tema di responsabilità degli operatori, che lo stesso Codice Civile concentra principalmente sull'impresa di costruzioni (cfr. artt. 1655, 1667, 1668, 1669),
-    in tema di prestazioni attese dagli operatori della progettazione.
In ordine al secondo aspetto, ancora il Codice Civile sancisce il rapporto fra committente e progettista come soprattutto fondato sull'apprezzamento delle capacità tecniche e morali del secondo da parte del primo. L'incarico di progettazione viene così a configurarsi come contratto di prestazione d'opera intellettuale (cfr. artt. 2229 e 2238), determinandosi:
-    il carattere eminentemente fiduciario del rapporto committente-progettista,
-    la tutela di quest'ultimo mediante sottrazione alla libera concorrenza di mercato.
In altre realtà europee (Francia, Gran Bretagna, ecc.), dove è del tutto assente lo stesso presupposto di prestazione d'opera intellettuale, la progettazione è invece assimilata ad altre prestazioni di servizio, e così regolamentata.
 La stessa recente Proposta di risoluzione del Parlamento europeo del settembre 2006 (e inerente la concorrenza nei servizi professionali) sottolinea l'importanza di procedure di autoregolamentazione o regolamentazione dei servizi professionali (validandone necessità di qualificazione formale e sostanziale, e ben oltre dunque riconoscimenti puramente fiduciari) a salvaguardia degli «(...) interessi dei consumatori o (...) dell'interesse generale (...)».

Anche alla luce di quanto introdotto in Italia dal decreto Bersani (e più in generale, al fine di allinearsi alla normativa comunitaria inerente la disciplina delle libere professioni assimilabili a particolari prestazioni di servizi), risulta utile implementare misure così fortemente riformatrici attraverso l'introduzione di strumenti-guida (protocolli per i servizi di progettazione, gestione, ecc.) che assicurino evoluzioni coerenti con le attese di mercati e contesti europei, e non lesivi (ma validanti) quelle peculiarità di profilo professionale riscontrabili nel nostro paese e fungente da fattore di competitività a livello internazionale (e a cui accomunare nuove competenze nel management di progetto, nella gestione degli interventi complessi, nelle procedure di formalizzazione della qualità, ecc.).
In tal senso sembra porsi la fattibilità di una struttura di protocollo prestazionale per l'esercizio della professione di architetto in Italia che definisca i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, ponga le basi per un'adeguata individuazione e remunerazione delle prestazioni dell'architetto.

 
 
 
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