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"Compensi spettanti a periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"

LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

(Pubblicato in Gazz. Uff. Serie Generale del 15/07/1980 n. 192 )

(1) Vedi il d.p.r. 14 novembre 1983, n. 820 e il d.m. 30 maggio 2002.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.


Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
Classificazione dei compensi.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 2
Onorari fissi e variabili.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 3
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili.

(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 4
Onorari commisurati al tempo.
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15. (1)(2)
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
(1) Vedi anche il d.m. 5 dicembre 1997.
(2) Onorari rideterminati ai sensi dell'art. 1, d.m. 30 maggio 2002.

Articolo 5
Aumento degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 6
Incarichi collegiali.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 7
Spese.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 8
Durata dell'incarico.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 9
Indennità.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Articolo 10
Adeguamento periodico degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 12
Determinazione provvisoria degli onorari.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 13
Abrogazioni.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.


Articolo 14
Onere finanziario.
(Omissis). (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.







 
 
 
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