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CNAPPC
 

4 marzo 2014 - Risposta al quesito del 21 febbraio 2014 dell'Ordine Milano (Argomento: Concorso progettazione)

 

Quesito

Inviamo, come concordato, la bozza di schema di bando di concorso.
 
 

Parere


Innanzitutto, si manifesta apprezzamento per il lavoro svolto, finalizzato alla promozione del concorso, quale strumento di selezione per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, fondato sulla qualità della prestazione professionale e non sul fatturato o sul ribasso dei compensi del professionista concorrente.

Ciò premesso, esaminato lo schema di bando proposto, non si rilevano elementi di difformità alle norme vigenti.

Tuttavia, al fine di migliorarne ulteriormente il testo, sono stati individuati alcuni suggerimenti, i quali sono stati riportati nelle note in calce allo stesso bando.

·   Appare superfluo specificare il carattere internazionale dell'iniziativa. Infatti, ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso.

·   Il bando, nella sua versione definitiva, dovrà specificare i valori parametrici per il calcolo del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare (art. 260, comma 2, lett. i, del Regolamento).

·   La partecipazione degli ingegneri deve essere riferita ai soli ingegneri civili ambientali.

·   Pur se nelle facoltà dell'Ente banditore, appare eccessivo l'inserimento di una causa di esclusione riferita a rapporti di collaborazione non più in atto. Sarebbe invece necessario sottolineare l'incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice e dei loro parenti e collaboratori.

·   E' opportuno specificare che, per entrambe le fasi, sugli elaborati progettuali, oltre ai codici alfanumerici, non vengano apposte firme, sigle, marchi, loghi o altri segni di riconoscimento. Bisogna, peraltro, riservare molta attenzione alle modalità di attribuzione dei suddetti codici alfa numerici, in modo che venga assolutamente garantito l'anonimato prescritto dall'art. 107, comma 1, del Codice, sino alla conclusione dei lavori della commissione.

·   In merito agli elaborati richiesti, è necessario specificare che, sia per la prima che per la seconda fase, non sono ammessi, a pena di esclusione, elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel bando.

·   Si ritiene opportuno specificare, in modo chiaro, che sono incompatibili tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e relativi allegati.

·   I criteri di valutazione delle proposte progettuali, nei concorsi di progettazione, devono essere predeterminati nel bando facendo chiaro riferimento ad uno dei metodi dell'allegato I del Regolamento. Si consideri che metodi diversi, previsti nell'allegato I, possono condurre a valutazioni e graduatorie diverse tra loro.

·   I criteri e i metodi di valutazione individuati, devono fare chiaro riferimento all'allegato I del Regolamento (art. 260, comma 5, DPR 207/2010).

·   Ai fini della determinazione dell'entità del montepremi, si ritiene necessario utilizzare, quale riferimento, il corrispettivo relativo alla progettazione preliminare, tenendo anche conto che il successivo incarico al vincitore riguarderà le sole fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

·   In merito al copyright, può essere utile specificare che per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'ente banditore e richiesto per la partecipazione, il concorrente assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.

Il bando dovrebbe riportare le modalità di ritiro degli elaborati da parte dei concorrenti (art. 260, comma 3, del Regolamento).


 
 
 
 
 
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