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Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

 

Decreto Ministeriale del 09/09/1957


(Pubblicato in Gazz. Uff. Serie Generale del 02/11/1957 n. 2)

Preambolo
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli, accademici gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno,1938, n. 1269;
Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;
Veduti i decreti del Capo del Governo in data 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933, relativi agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;
Veduta la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;
Uditi i pareri dei competenti Ordini professionali nazionali;
Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Ministro per l'interno;
Considerato che, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378, occorre emanare le norme relative alle sedi, alle Commissioni giudicatrici, ai programmi ed allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Decreta:


Articolo Unico

É approvato il seguente regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.





REGOLAMENTO



§ 1

Sessione - Sedi di esami - Ammissione agli esami.



Articolo 1

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno, in una sola sessione.
La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Articolo 2

Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.
Il Ministro per la pubblica istruzione, con l'ordinanza con la quale indice la sessione presceglie le relative sedi dopo aver sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami. Con la stessa ordinanza viene determinato il numero massimo dei candidati che possono essere ammessi a sostenere gli esami in ciascuna sede.
Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo, non può prescegliersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la Facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria.
Le Commissioni sono costituite, ove la città sia sede universitaria, presso l'Università o l'Istituto di istruzione superiore; diversamente presso la prefettura.




Articolo 3

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza, nei limiti dei posti stabiliti di cui al precedente art. 2, per la rispettiva abilitazione.
Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.


Articolo 4

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.


Articolo 5

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria, che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale, prescritto dall'ordinamento di cui alla tabella XXXIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.


Articolo 6

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad une delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da L. 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:
a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;
b) certificato rilasciato dall'università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;
c) certificato di nascita;
d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
e) quando trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.
Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università (ovvero alla prefettura, nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di L. 3000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
I laureati o diplomati, di cui agli articoli 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono, inoltre, tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti che essi, hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo.
La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione; ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede.
La segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente letterab), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.
Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono, in tal caso, alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato).
Il Ministero della pubblica istruzione impartisce, ove occorra, disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati nelle diverse sedi, in rapporto al numero massimo fissato con l'ordinanza di cui al precedente art. 2.


§ 2

-Commissioni esaminatrici ed operazioni di esame.



Articolo 7

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.
La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.
La scelta da parte del Ministro per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascun Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.
In mancanza di Ordini e Collegi professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.


Articolo 8

Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:
a) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) magistrati di Cassazione;d) intendenti di finanza;e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali;f) presidenti e segretari generali e direttori di Camere di commercio;g) direttori di Ragioneria provinciali o prefettizie;h) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
b) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari e liberi docenti;b) direttori e attuari degli Istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;c) iscritti all'Albo degli attuari (con non meno di quindici anni di lodevole esercizio;d) esperti di statistica;
c) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirugo, ogni Commissione è composta del presidente e di otto membri, ed è suddivisa in tre Sottocommissioni. Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;b) liberi docenti;c) medici provinciali e ufficiali sanitari di città con più di centomila abitanti. Due di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo ad a riposo;
d) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) dirigenti di laboratori chimici ministeriali e direttori di laboratori chimici provinciali;d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;e) dirigenti di grossi complessi industriali con 300 operai;f) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
e) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professiione di farmacista ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti di materie professionali;c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;f) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
f) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali;d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
g) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie;a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali;d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
h) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) direttori di Stazioni sperimentali agrarie;d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;e) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale: Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;
i) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore,d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
l) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del presidente e di unidici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli unidici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) direttori di istituti zooprofilattici;d) funzionari tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;e) direttori del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti;f) ufficiali superiori veterinati;g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;
m) per gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;b) liberi docenti;c) direttori degli uffici di statistica comunali;d) esperti di statistica.
Ciascuna Sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.


Articolo 9

Alle dirette dipendenze del presidente della Commissione esaminatrice può essere aggregata una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.
Le Commissioni di vigilanza sono retribuite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.


Articolo 10

Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.
Ciascuna Commissione non può esaminare più di 150 candidati.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi del presidente e dal relatore segretario.
Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria, designato dal redattore dell'Università.
Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno, designato dal prefetto.

Articolo 11

Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.
Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi con ordinanza ministeriale.
Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre.
Con avviso da affliggersi tempestivamente all'albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.
Le prove orali sono pubbliche.
Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Articolo 12

Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.
Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre, a sorte da uno dei candidati il tema da svolgere - detta o fa dettare il tema stesso.
Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.
Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.
I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.
I candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei.
E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.
L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.
In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

Articolo 13

Ultimate le prove scritte, pratiche o grafiche la Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del candidato alle prove orali e redige il relativo elenco che viene affisso all'albo.

Articolo 14

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.
Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta.
Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.
Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.
Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.


Articolo 15

Compiute le operazioni di cui all'artcolo precedente, il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.
Dopo di che il presidente della Commissione:
a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;
b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari. Altra copia dell'elenco stesso, del pari firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;
c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alla Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.


Articolo 16

Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.
In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.
Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.


Articolo 17

Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaboratori dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura.
Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato.


Articolo 18

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.


Articolo 19

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione che immediatamente segue, è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Qualora nemmeno nella nuova sessione consegua l'idoneità, non potrà presentarsi alla sessione immediatamente susseguente.
Il disposto del precedente comma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.

Articolo 20

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.
Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario stesso.
L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, dell'Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonchè del voto riportato.
Detto elenco viene pubblicato nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi che, muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.
Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, rilasciata dall'Opera dell'Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico, attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

Articolo 21

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.
Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale su carta dello stesso tipo cui si aggiunge la dichiarazione firmata dal Ministro, o dal funzionario da lui delegato, e munito del bollo a secco del Ministero, che il titolo è duplicato del diploma originale.
Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso il Ministero altro esemplare originale del diploma, steso su carta diversa e firmato anche esso dal Ministro o dal funzionario delegato.

§ 3

-Programi di esami.



Articolo 22

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) economia aziendale, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria, ragioneria;
b) diritto commerciale e diritto tributario.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.
La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonchè sui principi di economia, politica economica, finanza e nozioni di diritto pubblico.
Essa avrà la durata di trenta minuti.

Articolo 23

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario consistono in prove scritte e in una prova orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;
b) tecnica delle assicurazioni private e sociali, economia e finanza delle assicurazioni.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.
La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonchè sulla tecnica amministrativa delle aziende di assicurazione, sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa.

Articolo 24

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di clinica medica generale e cliniche speciali affini (clinica pediatrica, clinica delle malattie nervose e mentali, clinica dermosifilopatica);
b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche speciali affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);
c) una prova di clinica ostetrica.
La prova di cliniche speciali è a scelta delle rispettive Sottocommissioni; ma in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di clinica pediatrica.
La durata delle prove di cui alle letterea) eb) è di almeno 45 minuti; quella della prova di clinica ostetrica è di almeno 15 minuti.
Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:
1. Nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle letterea) eb) si devono svolgere rispettivamente, nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui alla letterac) nella clinica ostetrica; nella città che sono solo sede dell'Ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera.
2. Nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla Sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso. La Sottocommissione stessa inoltre si accerta, con interrogazioni, della cultura generale del candidato in farmacologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'esercizio professionale. La prova di clinica pediatrica e quella da sostenere in altre cliniche speciali a scelta della Sottocommissione, vertono egualmente su un caso clinico.
3. Nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si procede in linea di massima analogamente a quanto è indicato in 2. Peraltro la Sottocommissione, nel saggiare la cultura generale del candidato, si deve accertare delle sue cognizioni nel campo dell'anatomia topografica e in quello della tecnica operativa, in quest'ultimo caso limitando le interrogazioni a quanto concerne il pronto soccorso; inoltre la Sottocommissione stessa può rivolgere al candidato domanda circa la valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.
4. Nella prova di clinica ostretrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico, ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica.
Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche in tre Sottocommissioni.
Qualora nella Sottocommissione non sia compreso un professore di qualcuna delle cliniche speciali elencate, il presidente della Commissione ha facoltà di aggregare in soprannumero un docente della sede ovvero, in mancanza, della sede universitaria viciniore.

Articolo 25

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica.
Per le singole prove si osservano le seguenti modalità:
a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.
La Commissione propone per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica.
Il candidato ha facoltà di scelta.
I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.
E' consentita la consultazione di tabelle purché contengano soli dati numerici. La durata massima della prova è di ore otto;
b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa.
La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi.
Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.
La prova di analisi quantitativa consiste nella separazione e determinazione di due sostanze.
Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.
Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.
Per la prova su analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, di due giorni consecutivi ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi;
c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.
I candidati laureati in chimica industriale possono richiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinenti al loro indirizzo.

Articolo 26

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono:
a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.
Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei.
b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti:
1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;
2) dosamento di un farmaco noto.
Per l'esecuzione delle prove di cui ai numeri 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto;
3) spedizione di una ricetta.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.
c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato.


Articolo 27

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale.
Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:
ingegneria edile;
ingegneria idraulica;
ingegneria stradale;
ingegneria meccanica;
ingegneria elettrotecnica;
ingegneria chimica;
ingegneria mineraria;
ingegneria navale e meccanica;
ingegneria aeronautica;
ingegneria elettronica;
ingegneria nucleare;
La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.
Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive.
La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.


Articolo 28

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto, per i candidati che posseggono la laurea di architettura, consistono in una prova estemporanea grafica e in una prova orale.
La prova grafica consiste nella predisposizione dell'ordinativo per l'appalto delle opere di costruzione di una membratura architettonica, implicante una struttura ed un rivestimento di superficie, quali risultano dai disegni forniti dalla Commissione esaminatrice.
La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.
I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzicennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè:a) una prova grafica su tema di composizione architettonica;b) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione;c) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica;
Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti.


Articolo 29

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono:
a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia;
b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.
Per la prova di cui alla letteraa) i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candiato ha facoltà di scelta.
Per la prova di cui alla letterab) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.
Per la provaa) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.
Per la provab) la durata può essere estesa anche a più giorni ma non oltre quattro: comunque tale durata è fissata dalla Commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa.
Le prove orali e pratiche sono quattro e consistono precisamente nelle seguenti prove:
1) prova orale di carattere tecnico-agronomico vertente sui seguenti argomenti - il terreno - le sistemazioni dei terreni agrari - difesa del suolo - le coltivazioni erbacee - le coltivazioni arboree - la lotta antiparassitaria - le irrigazioni;
2) prova orale riguardante la produzione animale e le industrie agrarie. Per quanto concerne la produzione animale (zoognostica, zootecnica generale e speciale) la prova verterà sui seguenti argomenti: le razze di animali domestici allevate in Italia - prove pratiche di valutazione morfologica funzionale e genetica degli animali - il miglioramento degli animali domestici mediante la selezione, la consaguineità, l'incrocio, il meticciamento e l'ibridazione - alimenti ed alimentazione degli animali e pratica del razionamento - l'insilamento dei foraggi.
Per quanto riguarda le industrie agrarie la prova verterà sull'enologia o sul caseificio o sull'oleificio a scelta del candidato ed essa potrà comprendere prova di laboratorio;
3) prova orale di meccanica agraria, di costruzioni rurali e di topografia. Essa verterà sui seguenti argomenti: principali macchine agrarie per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta e prime lavorazioni dei prodotti agricoli - costruzioni rurali: requisiti e progettazione dei fabbricati rurali in rapporto alle esigenze dell'azienda agraria - requisiti e progettazione di cantine, caseifici ed oleifici. Le misurazioni dei terreni agrari;
4) prova orale economico-estimativa riguardante i seguenti argomenti: le stime - le perizie - l'azienda agraria - il catasto - imposte e contributi - le forme di conduzione - bonifiche agrarie ed idrauliche - il credito agrario - contabilità rurale che potrà svolgersi, almeno in parte, sui libri contabili di una azienda agraria.
Ciascuna delle quattro prove orali avrà una durata non inferiore ai trenta minuti.


Articolo 30

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale consistono nelle seguenti due prove, scritta e grafica:
a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;
b)svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente e nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa ad un determinato bosco.
I temi di cui alle provea) eb) ed i luoghi riferentisi alla provab) sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.
Le prove orali e pratiche sono tre e precisamente:
a) prova di selvicoltura e di alpicoltura;
b) prova di economia ed estimo forestale;
c) prova di dendrometria e topografia.
La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nella utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto allo ambiente e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.
La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla pratica delle stime forestali.
La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento ed alla viabilità forestale.
La durata di ogni prova orale deve essere di almeno trenta minuti.


Articolo 31

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:
a) una prova di clinica medica e profilassi;
b) una prova di chirurgia e di ostetrica e ginecologia;
c) una prova di zootecnia;
d) una prova sul controllo sanitario degli alimenti di origine animale.
La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.
La prova per la clinica medica e la profilassi si svolge sull'animale; il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, valendosi eventualmente di ricerche di laboratorio. Al candidato sarà inoltre posto un problema di ordine profilattico in relazione alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
La prova di clinica chirurgica, di ostetrica e ginecologia si svolge su l'animale. Il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari alla formulazione della diagnosi. E' altrimenti tenuto, ove occorra, ad indicare la terapia e la prognosi nonchè a rispondere circa i mezzi di lotta contro la sterilità degli animali e circa la tecnica della fecondazione artificiale.
La prova zootecnica verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette inoltre le varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell'ambiente italiano tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi.
La prova sul controllo sanitario degli alimenti di origine animale consiste nell'esame di un soggetto macellato o morto in seguito a malattia e dei singoli visceri, nonchè nell'esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale.
Il candidato rilevate le eventuali alterazioni o sofisticazioni dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, valendosi ove occorra di prove di laboratorio.


Articolo 32

Gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consistono in prove scritte e in una prova orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
a) statistica metodologica ed elementi di calcolo delle probabilità;
b) demografia e statistica economica e sociale.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.
La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonchè sugli elementi di economia e finanza, sulla geografia economica e sull'ordinamento della pubblica Amministrazione. Avrà la durata di trenta minuti.


Articolo 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.


 
 
 
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