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Il CNAPPC scrive al Ministro Di Pietro contro l'adozione generalizzata dell'Appalto Integrato

 

Il testo della lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture per rappresentare le gravi preoccupazioni degli architetti italiani in relazione alle ricadute negative che l'appalto integrato avrebbe rispetto alla qualità del progetto ed alla capacità concorrenziale in materia di opere pubbliche.

 

Premessa

Come è noto il CNAPPC è da tempo fortemente impegnato a limitare il più possibile l'applicazione, nel nostro paese, della procedura dell'appalto integrato generalizzato, così come prevista all'art. 53 del nuovo Codice dei LLPP (D.lgs 163/06).
Tale normativa, già sospesa due volte nell'agosto e nel dicembre 2006 anche su nostra sollecitazione dal Ministro Di Pietro, potrebbe invece entrare pienamente in vigore il 1° agosto prossimo.
Su questo tema, come su altri, abbiamo aggregato tutte le organizzazioni nazionali dei progettisti italiani quali gli altri Consigli nazionali degli Ingegneri e dei Geologi e le associazioni di categoria OICE e ANCPL - Lega delle Cooperative.
Ma ANCE (costruttori), AGI (grandi imprese) e ANCI (Comuni italiani) sostengono, seppur con motivazioni e accenti diversi, l'introduzione immediata della procedura dell'appalto integrato generalizzato.
In queste particolari condizioni sono stati sollecitati tutti gli Ordini provinciali italiani, qualora lo ritenessero opportuno,ad inviare con la massima urgenza una lettera al Ministro di Pietro riportante le argomentazioni di seguito allegate, già trasmesse allo stesso dal Consiglio Nazionale.
Contestualmente il CNAPPC si sta attivando presso i Consigli Nazionali di Ingegneri e dei Geologi al fine di un immediato invio dello stesso testo da parte degli Ordini provinciali di quelle professioni.

 

IL TESTO DELLA LETTERA

On. Antonio DI PIETRO
Ministro delle Infrastrutture
Piazzale Porta Pia 1, 00198, Roma

OGGETTO: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Egregio Sig. Ministro,
in vista dell'imminente termine entro il quale dovrebbe trovare piena applicazione il Codice dei contratti pubblici, desideriamo comunicarLe la fortissima preoccupazione che vivono i progettisti italiani per la possibile entrata della procedura l'appalto integrato generalizzato.
A nostro avviso, l'applicazione generalizzata dell'appalto integrato, rappresenta un evidente e serio pericolo sia per la qualità del progetto che per la capacità concorrenziale dei prestatori di servizi, ovvero due dei principi posti a fondamento dell'intero Codice (art. 2, comma 1).
Inoltre tale applicazione di fatto spinge l'amministrazione pubblica a mettere nelle mani della sola impresa la gestione di proprie delicatissime responsabilità non solo di rilevante interesse economico, ma soprattutto ambientale e paesaggistico con possibili rischi anche di ordine giudiziario come insegna la recente storia del nostro paese.
A Lei ci rivolgiamo in quanto ben conosce tali rischi sino a spingerLa negli scorsi mesi a sospendere per ben due volte l'introduzione de tale procedura.
Queste stesse nostre preoccupazioni sono note in tutta Europa e determinano sospensioni o significative limitazioni della procedura nei nuovi Codici dei LLPP dei rispettivi paesi membri in recepimento della Direttiva 18/2004.
Il mantenimento della centralità ed unitarietà della progettazione, che normalmente deve essere distinta dalle successive fasi di esecuzione dell'opera, è un criterio già adottato ad esempio dalla Francia che, all'art. 37 del Decreto n. 2006/975 del 1° agosto 2006, recante "Codice degli appalti pubblici", così recita: "le stazioni appaltanti ... non possono ricorrere ad un appalto di concessione-realizzazione, quale ne sia l'ammontare, se non per motivi di ordine tecnico che rendono necessaria l'associazione dell'imprenditore agli studi progettuali dell'opera.
Questi motivi sono legati alla destinazione (intesa come luogo) o alla messa in opera tecnica dell'opera. Sono concernenti a questo delle operazioni le cui finalità maggiori siano un'attività produttiva il cui processo condizioni il progetto, o la realizzazione e messa in opera di operazioni le cui caratteristiche, quali le dimensioni eccezionali o le difficoltà tecniche particolari, esigono di fare appello a mezzi e a tecniche proprie degli operatori economici."
All'art. 53 del Codice si prospettano due ipotesi entrambe negative, di cui quella prevista alla lett. b), prevede l'affidamento dell'appalto dei lavori e della progettazione sulla base del progetto definitivo, mentre la seconda, prevista alla lett. c), prevede l'affidamento dell'appalto dei lavori e della progettazione sulla base del solo progetto preliminare; quest'ultima soluzione è in assoluto la peggiore.
Con esse, di fatto, la possibilità di porre ad appalto la progettazione insieme all'esecuzione dei lavori viene ammessa senza più limitazioni, salvo - per il momento - generici obblighi di motivazione in capo alle stazioni appaltanti "in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche".
E' opportuno ricordare che la precedente normativa in materia sia di servizi che di lavori pubblici, con riferimento tanto al Decreto Legislativo 157/1995 (recepimento dell'allora vigente direttiva CE/92/50) che alla Legge 109/1994, circoscriveva il ricorso alla particolare procedura dell'appalto integrato solo a precisi e straordinari contesti e condizioni.
Ad esempio, il D.Lgs. 157/1995, pur con le modifiche apportate nel 2000, manteneva la prescrizione per cui "L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara".
Non essendo intervenute, con la nuova Direttiva, nuove condizioni a modificare i principi europei su tale disciplina, riteniamo che la condizione ora riportata non abbia motivo di decadere.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, firmatario della presente nota, considera indispensabile una opportuna modifica dell'art. 53 comma 2, punti b) e c), compatibilmente con le valutazioni sopra esposte, utilizzando eventualmente anche l'opportunità di una proroga all'entrata in vigore dello stesso.
RingraziandoLa per l'attenzione ci è gradito porgerLe i più cordiali saluti.

Raffaele Sirica - Presidente
Luigi Marziano Mirizzi - Segretario
Massimo Gallione - Responsabile settore LL.PP. CNAPPC
 
 
 
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