salta ai contenuti
 
CNAPPC
 

Agenda CNA Novembre/Dicembre 2001

 

in: €uro - day: istruzioni per l'uso

Testata:
l'Architetto
 
Data:
Novembre 2001 - n.161/01
 
Autore:
Nevio Parmeggiani e Luigi M. Mirizzi
 
 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione [Sezione II Civile 26.10.2001, n. 13282] in merito alle responsabilità del Direttore dei Lavori suggerisce la massima attenzione che i colleghi architetti devono mettere in questa particolare attività professionale. La sentenza divide nettamente le responsabilità del Committente da quelle del Direttore dei Lavori.

Il primo non ha responsabilità se si inserisce nella attività di attuazione dell'opera con sue disposizioni in quanto trattasi di una semplice facoltà, il secondo, invece ha completa responsabilità e il dovere di intervenire nell'iter attuativo dell'opera stessa a pieno titolo.

Il suo intervento non può essere limitato alla verifica della conformità al progetto, alla fedele esecuzione ed al rispetto delle norme tecniche ma a fronte di eventi da lui ignorati non può esimersi comunque dalla sue responsabilità soggettive ed oggettive presenti nelle attività di cantiere. Si evince che il Direttore dei Lavori deve essere a conoscenza di ogni fase della esecuzione dell'opera e non può invocare l'ignoranza di fatti interessanti la sua realizzazione.
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio