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  PROFESSIONE , Italy , Titoli comunitari , Libero stabilimento  

Libero stabilimento

 

Domanda di riconoscimento

Indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Deve contenere:
  • Certificato di nazionalità o copia documento attestante la nazionalità;
  • Copia attestato di competenza o del titolo formativo ed, eventualmente, un attestato dell'esperienza professionaleCertificato di onorabilità e/o carichi pendenti, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di origine - nel caso in cui questo rilascio non sia previsto dall'ordinamento dello Stato di origine è sufficiente, in successione, una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne dinanzi un'autorità giudiziaria o amministrativa, una dichiarazione rilasciata da un notaio o da un organo qualificato dello Stato di provenienza dell'interessato. Tale certificato deve pervenire entro due mesi e non deve essere di data anteriore a tre mesi.
  • Certificato dell'Autorità competente dello stato membro che attesta che il titolo di formazione soddisfa i requisiti dettati dal capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione.
 
 

Valutazione titoli

Nel caso in cui il titolo da valutare NON rientra tra quelli previsti dal Capo IV (All. V- 5.7.1, All. VI - 6., art. 53 e art. 55), oppure è un titolo sul quale è stato già provveduto con precedente decreto, il MIUR indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), nella quale viene sentito un rappresentante del Consiglio Nazionale.
 
 

Procedura di riconoscimento:

  • Presentazione domanda al MIUR.
  • Entro 30gg. dal ricevimento della domanda l'Autorità notifica all'interessato la completezza della documentazione inviata, oppure richiede eventuali integrazioni per determinare se esistono differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in Italia. Nel caso in cui non l'interessato non possa reperire tali informazioni, il Ministero si rivolge al Punto di contatto (vedi art.6) o all'Autorità competente o altro organismo dello Stato di origine.
  • Entro 3 mesi  dalla presentazione completa da parte dell'interessato, e in caso di titolo che soddisfa tutti i requisiti, l'Autorità emana un decreto motivato pubblicato sulla GURI.

Entro 4 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, in caso di titolo che NON soddisfa tutti i requisiti perchè non rientrante in quelli previsti agli allegati V (5.7.1), VI (6), e all'art. 53; o perchè attesta un formazione specialistica o perchè il titolo attesta una formazione conseguita in un paese extraUE con un'esperienza almeno triennale in uno Stato membro, il MIUR emana un decreto motivato pubblicato sulla GURI stabilendo le misure compensative e individuando l'organo competente (da definire con Decreto del MIUR)
 
 

Misure compensative

Nel caso in cui la formazione ricevuta:
a) corrisponde a quella prevista dall'art. 21 comma 1  e 2 ed è inferiore di almeno un anno rispetto a quella richiesta in Italia e riguarda, rispettivamente:
Comma 1: (professione regolamentata nello Stato di Origine):
  • Titoli rilasciati da autorità competente in altro Stato Membro;
  • Titoli che attestano un livello di qualifica professionale al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
Comma 2: (professione non regolamentata nello Stato di Origine):
  • Esercizio professionale per almeno due anni (nei precedenti 10) con titolo di formazione e/o attestato di competenza  rilasciato da autorità competente dello Stato Membro che attesta il livello di qualifica professionale equivalente almeno al livello precedente a quello previsto dalle normative nazionali e che attesta la preparazione del titolare all'esercizio della professione.
b) riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia;
c) non dà la possibilità di esercitare alcune professioni, comprese nella professione regolamentata, a differenza di quanto accade in Italia e la differenza è dovuta al fatto che in     Italia è richiesta una formazione specifica con materie sostanzialmente diverse;
il richiedente può scegliere tra:
  • Tirocinio di adattamento (non superiore a tre anni)
  • Prova attitudinale.
La durata del tirocinio e le materie oggetto di entrambi sono stabilite dal Ministero a seguito della Conferenza di servizi.
In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.
La prova attitudinale si articola in una prova scritta e/o una orale.
In caso di valutazione sfavorevole o mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Il richiedente può scegliere tra le materie proposte dal Ministero.

Nel caso in cui il titolo attesta una formazione ricevuta NON presente tra quelle elencate nell'allegato V-5.7 oppure attesta una formazione conseguita in un paese extraue con un'esperienza almeno triennale nello Stato UE, allora il richiedente è obbligato a sostenere la prova attitudinale.
Inoltre, il richiedente dovrà sostenere una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata (art. 22, comma 6).

Gli oneri aggiuntivi per l'attuazione di tali misure compensative sono a carico dell'interessato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero competente da emanarsi entro 60 gg a partire dal 9/11/2007.
 
 

 

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