Nel caso in cui la formazione ricevuta:
a) corrisponde a quella prevista dall'art. 21 comma 1 e 2 ed è inferiore di almeno un anno rispetto a quella richiesta in Italia e riguarda, rispettivamente:
Comma 1: (professione regolamentata nello Stato di Origine):
- Titoli rilasciati da autorità competente in altro Stato Membro;
- Titoli che attestano un livello di qualifica professionale al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;
Comma 2: (professione non regolamentata nello Stato di Origine):
- Esercizio professionale per almeno due anni (nei precedenti 10) con titolo di formazione e/o attestato di competenza rilasciato da autorità competente dello Stato Membro che attesta il livello di qualifica professionale equivalente almeno al livello precedente a quello previsto dalle normative nazionali e che attesta la preparazione del titolare all'esercizio della professione.
b) riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia;
c) non dà la possibilità di esercitare alcune professioni, comprese nella professione regolamentata, a differenza di quanto accade in Italia e la differenza è dovuta al fatto che in Italia è richiesta una formazione specifica con materie sostanzialmente diverse;
il richiedente può scegliere tra:
- Tirocinio di adattamento (non superiore a tre anni)
- Prova attitudinale.
La durata del tirocinio e le materie oggetto di entrambi sono stabilite dal Ministero a seguito della Conferenza di servizi.
In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.
La prova attitudinale si articola in una prova scritta e/o una orale.
In caso di valutazione sfavorevole o mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Il richiedente può scegliere tra le materie proposte dal Ministero.
Nel caso in cui il titolo attesta una formazione ricevuta NON presente tra quelle elencate nell'allegato V-5.7 oppure attesta una formazione conseguita in un paese extraue con un'esperienza almeno triennale nello Stato UE, allora il richiedente è obbligato a sostenere la prova attitudinale.
Inoltre, il richiedente dovrà sostenere una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata (art. 22, comma 6).
Gli oneri aggiuntivi per l'attuazione di tali misure compensative sono a carico dell'interessato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero competente da emanarsi entro 60 gg a partire dal 9/11/2007.