Libero stabilimentoDomanda di riconoscimento
Indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca.
Deve contenere:
Valutazione titoli
Nel caso in cui il titolo da valutare NON rientra tra quelli previsti dal Capo IV (All. V- 5.7.1, All. VI - 6., art. 53 e art. 55), oppure è un titolo sul quale è stato già provveduto con precedente decreto, il MIUR indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), nella quale viene sentito un rappresentante del Consiglio Nazionale.
Procedura di riconoscimento:
Entro 4 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, in caso di titolo che NON soddisfa tutti i requisiti perchè non rientrante in quelli previsti agli allegati V (5.7.1), VI (6), e all'art. 53; o perchè attesta un formazione specialistica o perchè il titolo attesta una formazione conseguita in un paese extraUE con un'esperienza almeno triennale in uno Stato membro, il MIUR emana un decreto motivato pubblicato sulla GURI stabilendo le misure compensative e individuando l'organo competente (da definire con Decreto del MIUR) Misure compensative
Nel caso in cui la formazione ricevuta:
a) corrisponde a quella prevista dall'art. 21 comma 1 e 2 ed è inferiore di almeno un anno rispetto a quella richiesta in Italia e riguarda, rispettivamente: Comma 1: (professione regolamentata nello Stato di Origine):
c) non dà la possibilità di esercitare alcune professioni, comprese nella professione regolamentata, a differenza di quanto accade in Italia e la differenza è dovuta al fatto che in Italia è richiesta una formazione specifica con materie sostanzialmente diverse; il richiedente può scegliere tra:
In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. La prova attitudinale si articola in una prova scritta e/o una orale. In caso di valutazione sfavorevole o mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Il richiedente può scegliere tra le materie proposte dal Ministero. Nel caso in cui il titolo attesta una formazione ricevuta NON presente tra quelle elencate nell'allegato V-5.7 oppure attesta una formazione conseguita in un paese extraue con un'esperienza almeno triennale nello Stato UE, allora il richiedente è obbligato a sostenere la prova attitudinale. Inoltre, il richiedente dovrà sostenere una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata (art. 22, comma 6). Gli oneri aggiuntivi per l'attuazione di tali misure compensative sono a carico dell'interessato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero competente da emanarsi entro 60 gg a partire dal 9/11/2007. |
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