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  Risposta al quesito del 5 marzo 2013 dell'Ordine Nuoro e Ogliastra (Argomento: Appalto integrato - Beni vincolati)  

11 marzo 2013 - Risposta al quesito del 5 marzo 2013 dell'Ordine Nuoro e Ogliastra (Argomento: Appalto integrato - Beni vincolati)

 

Quesito

In allegato la documentazione inerente il bando per la riqualificazione della viabilità del centro storico del Comune di Lanusei. Si chiede cortesemente l'esame degli allegati.

 
 

Parere

Dall'esame di quanto pervenuto, l'Ufficio legale di questo Consiglio ritiene imprescindibile, per la formulazione del proprio parere, acquisire la determinazione n. 85 del 11.02.2013 del Comune di Lanusei, ovvero la determinazione a contrarre che dovrebbe motivare le esigenze tecniche, organizzative ed economiche che hanno motivato la necessità di un appalto integrato.
Nell'invitare pertanto Codesto Ordine ad attivarsi per tale importante acquisizione, con la presente si riportano le osservazioni scaturite, in particolare, dall'analisi della nota n. 2611/OP99, redatta dal Responsabile del procedimento:
1.    il quadro economico a base dell'affidamento del servizio non prevede l'importo delle competenze tecniche per la progettazione esecutiva dell'intervento senza che ne sia data adeguata motivazione e senza specificare come tale parte del servizio sarà affidata o svolta; al riguardo l'Amministrazione, nell'atto deliberativo di approvazione dello studio di fattibilità, ha previsto la realizzazione delle opere mediante indizione di un appalto che comprenda sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice e dell'art. 169 del Regolamento. Il RUP ritiene che "non sussista un obbligo di motivazione di tale scelta, in capo alla stazione appaltante, da esplicitare nel bando di gara. Di contro il bando esplicita solo le prestazioni oggetto di affidamento. Pertanto si ritiene non sussista alcuna violazione del comma 4 dell'art. 29 del Codice in merito al frazionamento della prestazione professionale al fine di escluderla dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato."
L'affermazione riguardo alla non sussistenza di un obbligo di motivazione è chiaramente in contrasto con l'art. 53, comma 2, del Codice e dunque illegittima; il ricorso all'appalto integrato, infatti, obbliga l'Amministrazione appaltante a motivare "in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche", nella determina a contrarre. E' poi palesemente in violazione dell'art. 29, comma 4, del Codice, anche l'affermazione secondo cui, in presenza di appalto integrato, ai fini della determinazione dell'importo del servizio da confrontare con le soglie previste dall'art. 91, non vada computata la quota di progettazione da affidare congiuntamente ai lavori, stante l'assoluta rilevanza di tale quota ai fini delle soglie ex art. 91;
2.    non è prevista la prestazione del coordinatore per la progettazione di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 o l'indicazione dell'importo e la modalità con cui tale parte del servizio verrà affidata. Secondo il RUP, tali aspetti sarebbero attribuibili alla procedura di affidamento successiva, mediante appalto integrato, e comunque, nella fattispecie, non sussisterebbero gli obblighi ex art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008.
Anche tale affermazione non risulta supportata da alcuna previsione normativa, per le medesime ragioni precedentemente espresse. Al momento, appare dunque illegittima la mancata computazione degli oneri tecnici relativi a tale parte del servizio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice;
3.    non viene indicato l'importo complessivo del servizio e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito. Al riguardo il RUP, rinviando alla determinazione a contrarre, ritiene comunque "che non sussista l'obbligo di allegare detto schema di calcolo al bando di gara".
Anche tale affermazione appare in contrasto con la normativa vigente, ai sensi dell'art. 279 del Regolamento (richiamato quale obbligo anche nei servizi tecnici dalla Deliberazione n. 49/2012 dell'AVCP). Occorre pertanto allegare gli elaborati prescritti da tale disposizione;
4.    non si tiene conto delle competenze professionali ex art. 52 del R.D. 2537/1925, trattandosi d'intervento inerente un ambito vincolato ex D.Lgs. 42/2004. Su tale aspetto il RUP fa riferimento alla sentenza del TAR. Veneto, sez. Il, 15 novembre 2007, n. 3630, secondo cui la disposizione dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 sarebbe disapplicabile per contrasto con la normativa comunitaria.
In tema di obblighi ex art. 52 del RD 2357/1925, circa l'esclusiva competenza della professione di architetto per opere vincolate, la giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) ha ritenuto la legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati, risoltesi, appunto, nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti.
Di recente, poi, la sentenza 17 gennaio 2011, n. 87, del Tar Sicilia, Catania, Sez. III, ha confermato che in base all'art. 52 del R.D. 2537/1925, sono riservate alla professione di architetto «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico» (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239; Consiglio Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2776), e che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 28 giugno 1999, n. 1098; Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 381).
Da ultimo, con la sentenza della Corte di Giustizia CE C-111/12 del 21 febbraio 2013, è stato ritenuto che sono escluse le competenze professionali degli ingegneri in merito a lavori riguardanti immobili di interesse storico e artistico se costoro sono in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dall'Italia, qualora tale titolo non sia menzionato negli elenchi della direttiva 85/384, ribadendo la competenza degli architetti sulle opere vincolate;
5.    l'indicazione della categoria VIa, non è compatibile con le peculiarità dell'intervento oggetto del servizio; analogamente, in tale ambito di intervento risulta incompatibile, per la pubblica illuminazione, l'assimilazione della categoria IVc, in luogo della IIIc.
Al riguardo, si constata che l'art. 12 dello schema di convenzione allegato al bando prevede la definizione dei corrispettivi secondo le effettive determinazioni di progetto e, dunque, in base a specifica negoziazione; tuttavia, ciò introduce non poche incertezze sui contenuti del bando, come ad esempio la determinazione dei requisiti richiesti per la partecipazione, che in base a tale metodologia, risulterebbero anch'essi negoziabili successivamente (v. Determinazione AVCP n. 5/2010).

 
 
 
 
 

 

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