18 setembre 2013 - Risposta al quesito del 3 settembre 2013 dell'Ordine Udine (Argomento: Importo servizio a base di gara; Requisiti)Quesito
Si fa seguito al colloquio telefonico odierno per inviare la documentazione relativa al bando di gara in oggetto. ParereL'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine ha segnalato a questo Consiglio Nazionale la procedura in oggetto e resi noti i rilievi dallo stesso manifestati, congiuntamente all'Ordine degli Ingegneri, con la nota n. 12572/G del 3 settembre u.s.
a) articolo 2 del bando e disciplinare - Non si evincono le modalità adottate per il calcolo dell'importo dei compensi professionali posto a base di gara, pari ad Euro 840.000,00 comprensivo di spese e prestazioni accessorie ed al netto di IVA e CNPAIA. Da un primo esame tale importo non risulta congruo rispetto all'importo dei lavori da eseguire (pari a € 8.590.000,00).
b) articolo 9 del bando e disciplinare - Le modalità di partecipazione e la richiesta, all'interno della relazione tecnica di elaborati grafici, del dialogo architettonico ambientale e degli altri documenti ivi individuati, è in violazione degli articoli 264, comma 3, e 266 del Regolamento.
c) paragrafo 5.1 lett. c del bando e disciplinare - I requisiti tecnico-organizzativi richiesti sono in violazione dell'art. 263 del Regolamento, ove si dispone che l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare debba essere riferito all'importo stimato dei lavori da progettare e non a quello dei servizi;
d) paragrafo 4 della scheda B allegata al bando e disciplinare - La richiesta ai componenti del raggruppamento di svolgere le prestazioni nelle percentuali relative alla quota di partecipazione è in violazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice, nella sua attuale formulazione, ove è stato soppresso, per il settore dei servizi e per quello delle forniture, l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione delle prestazioni. Per i servizi di architettura ed ingegneria, pertanto, è applicabile solo il comma 4 dell'articolo 37 citato.
In base a quanto sopra premesso e considerato, si invita la Stazione appaltante, in persona del responsabile del procedimento, a ritirare o sospendere, in autotutela, ai sensi della L. 241/1990, il bando e il disciplinare della procedura di gara di cui all'oggetto, al fine di apportare le modifiche necessarie per superare le violazioni di legge sopra citate. |
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