Dip. Ambiente e Territorio - Rapporto relativo alla modificazione dell'art. 167 del Dlgs 42/04 (Codice Urbani)
Nota Informativa
La Relazione che segue unitamente ai due rapporti "Testo A" e "Testo B" sono stati predisposti dal Dipartimento Ambiente e Territorio del CNAPPC e presentati in Consiglio nel dicembre scorso. Il Gruppo di lavoro che ha prodotto i testi cennati è costituito dagli architetti C.Bellone, A.Fidanza, P.Ranucci, dagli avvocati G.Imbergamo, E.Fiale, F.Stifano, dalla dott.ssa L.Sympa. I tre rapporti sono sottoposti all'attenzione dei colleghi, sul sito CNAPPC e attraverso un Forum, con la speranza di poter approfondire gli aspetti trattati ed in attesa di comunicare i risultati del Forum al Consiglio e provvedere successivamente all'inoltro alle competenti commissioni parlamentari. Presentazione Il lavoro svolto parte dalla richiesta del Vice Presidente arch. Gianfranco Pizzolato di chiarire un punto dell'art. 167 del Codice Urbani, esattamente il co.4, lett. a), ove viene utilizzato, parlando di opere e lavori privi o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il termine "realizzati". Il Consigliere Pizzolato ha chiesto di verificare se detto termine fosse più correttamente da modificarsi in "realizzabili". A partire da questa richiesta il gruppo di lavoro ha preso atto di una macroscopica incoerenza presente proprio nel co. 4, lett. a), art. 167 del Dlgs 42/04. Per questo è stato esaminato il sistema, oggi vigente, delle sanzioni amministrative e penali relative agli abusi paesaggistici (vedi in tal senso l'articolo su "Abusi su beni vincolati, guida all'applicazione delle sanzioni penali e amministrative" di B.Giuliani sul n. 39 di ed. e Terr. del 9/14 ott. 2006, ove, per altro, l'autore non rileva minimamente la questione "realizzati-realizzabili") e nel corso di questo lavoro sono apparse degne di riflessione critica le norme soprarichiamate (art. 167, sempre 4° co., lett.a)) che ammettono all'accertamento di compatibilità paesaggistica lavori privi di autorizzazione (o in difformità) ma entro limiti che nulla o pochissimo hanno a che fare con eventuale danno al paesaggio. Il senso conclusivo sostanziale delle due proposte, condiviso dal gruppo di lavoro, è che i limiti entro i quali detti lavori, privi o in difformità dall'autorizzazione, sono ammessi all'accertamento di compatibilità paesaggistica debbono essere ricercati all'interno di parametri ed indici connessi con evidenza ad un effettivo danno paesaggistico e non all'interno di parametri ed indici di natura prettamente edilizia. Questa conclusione, se condivisa dal Consiglio, potrebbe costituire un valido contributo per proporre modifiche al Codice Urbani in termini più attinenti alle peculiari finalità di tutela paesaggistica. |
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